Omessa informazione circa gli esiti dei «markers epatici» positivi per HCV

05 Giugno 2024

La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per perdita della chance di guarigione determinata dal ritardo nell’intraprendere le cure, quantificata in una percentuale di circa il 15%, ritenuta dalla Corte sufficiente per configurare un pregiudizio suscettibile di ristoro.

La sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Palermo, II sez. civile, mostra interessanti profili di carattere risarcitorio.

Nel caso all’esame della Corte palermitana, La paziente si duole del danno patito in conseguenza del comportamento colposo tenuto dai sanitari dell’Azienda ospedaliera per omessa informazione circa gli esiti dei «markers epatici» positivi per HCV cui venne sottoposta in occasione di un ricovero nell’anno 1992 e di avere scoperto, solo nell’anno 2014, di essere affetta dal virus.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per perdita della chance di guarigione determinata dal ritardo nell’intraprendere le cure, quantificata in una percentuale di circa il 15%, ritenuta dalla Corte sufficiente per configurare un pregiudizio suscettibile di ristoro.

Per la liquidazione del danno vengono utilizzate le tabelle milanesi adattate al caso in esame, attraverso l’applicazione, alla percentuale del danno biologico riconosciuta per la cirrosi epatica contratta a causa dell’evoluzione patologica dell’infezione virale, pari a 50% oltre alla personalizzazione, della percentuale per la perdita della chance di guarigione. 

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