Assemblee societarie da remoto: a che punto siamo?
04 Giugno 2024
Gli interventi legislativi alla base del regime straordinario per le assemblee da remoto In origine fu l'art. 106 del d.l. n. 18/2020. La norma nasceva nel corso della prima ondata pandemica da Covid-19 ed era finalizzata a rispondere a un'esigenza tanto impellente quanto pratica: garantire la continuità della vita societaria anche laddove lo statuto della società non avesse l'eventualità dei consessi da remoto o l'avesse espressamente esclusa. Ponendosi come un'eccezione alla necessità della previsione statutaria, codificata nell'art. 2370, comma 4, c.c., l'art. 106, comma 2, d.l. n. 18/2020 prevedeva infatti che “con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto”. Data la genesi emergenziale della norma, l'efficacia di tale deroga alla regola codicistica era stata vincolata dal legislatore al perdurare della pandemia, con un termine dapprima fissato dal d.l. n. 83/2020 - come modificato dalla legge di conversione 124/2020 e dal d.l. n. 7 125/2020 - al 31 dicembre 2020, e successivamente esteso con numerosi interventi legislativi a un tempo ben successivo al cessare della catastrofe sanitaria (il d.l. n. 105/2021 aveva disposto, con l'art. 6, comma 1, che il termine di efficacia della norma di cui all'art. 106 d.l. n. 18/2020 fosse prorogato fino al 31 dicembre 2021, termine differito ulteriormente al 31 luglio 2022 dal d.l. n. 228/2021). A marcare la fine di tali rinvii, pareva intervenuto - come si vedrà in seguito - il d.l. n. 198/2022 (cosiddetto “Milleproroghe 2022”), come convertito in l. n. 14/2023, il cui art. 3, comma 1, aveva fissato il termine ultimo di cessazione dell'efficacia dell'art. 106 del d.l. n. 18/2020 alla data del 31 luglio 2023. Gli interventi della dottrina notariale La pratica notarile era già attenta dal tempo al fenomeno e aveva sponsorizzato l'interpretazione delle norme codicistiche in maniera più aderente ai mutamenti tecnologici e sociali in atto. Già in epoca precedente alla pandemia di Covid-19, la dottrina notarile aveva infatti ipotizzato la possibilità di svolgere le assemblee societarie e le relative operazioni di voto da remoto, anche in assenza di una espressa clausola statutaria. Notoriamente, il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, con la sua massima H.B. 39 del 2017 aveva previsto che “anche in assenza di una specifica previsione statutaria, deve ritenersi possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale”. Pertanto, la creazione ex lege di un regime temporaneo derogatorio all'art. 2370, comma 4, c.c. seguito da numerose società che avevano deciso di avvalersene, non poteva che dare spunto a ulteriori elaborazioni dottrinali del notariato nel senso di ammettere lo svolgimento delle assemblee da remoto anche in assenza di espressa previsione statutaria. Così, il Consiglio Notarile di Milano, con la sua nota massima n. 200 del 21 novembre 2021, prendeva atto di come l'esperienza pandemica avesse reso evidente come l'impiego di mezzi telematici per lo svolgimento di assemblee rafforzasse, anziché indebolire, il principio di collegialità alla base dell'art. 2370 c.c., e riconosceva la validità dell'avviso di convocazione dell'assemblea di società per azioni e a responsabilità limitata che non facesse espresso riferimento all'adunanza in un luogo fisico, rimettendo le relative operazioni di voto unicamente ai mezzi telematici, sostanzialmente attribuendo portata generale al regime transitorio dettato dalle norme emergenziali. Con detta massima, il notariato milanese svolgeva un percorso logico lievemente differente dall'impostazione del Triveneto, ma sostanzialmente orientato al medesimo risultato, laddove scorgeva nella possibilità di esentarsi dalla convocazione dell'assemblea presso un luogo fisico la facoltà di dematerializzare integralmente la stessa, ricorrendo unicamente alla modalità remota. Qualcuno si opponeva finalmente al paradigma, seguito per lungo periodo dalla prassi, per il quale nel caso di assemblea telematica fosse comunque necessaria la convocazione in un luogo fisico alla presenza, fisica appunto, di presidente e segretario. Tale approccio, benché assai diffuso nella dottrina notarile locale, non veniva però fatto proprio dal Consiglio Nazionale del Notariato, che con lo studio n. 41/2023 ribadiva invece la necessità, pur rimessa al prudente apprezzamento di ciascun notaio, di ritornare addirittura ai confini segnati dall'art. 2370, comma 4, c.c. e dalla prassi precedente. In estrema sintesi, con tale studio il notariato nazionale rimarcava (e alla data odierna non si è discostato da tale posizione) come per lo svolgimento delle assemblee societarie da remoto successive alla cessazione del regime emergenziale sarebbe stata indispensabile un'espressa previsione statutaria, seppure generica o limitata a determinate situazioni o modalità di esercizio. Anzi, nel medesimo studio, il notariato nazionale arrivava addirittura ad affermare la piena legittimità della norma statutaria che negasse in tutto o in parte la possibilità di svolgere le assemblee societarie da remoto, eliminando qualsiasi forma di presunzione di senso contrario e mettendo quindi la parola fine alle elaborazioni dottrinali ben più espansive dei collegi notarili locali. Il doppio rinvio di cui al Decreto Milleproroghe 2023 e alla Legge Capitali Sebbene dagli interventi legislativi e dottrinali sopra analizzati gli assetti regolatori delle assemblee societarie da remoto paressero ritornati ai criteri pre-covid, i primi mesi del 2024 hanno visto il legislatore operare ulteriori interventi comportanti la reviviscenza del regime di cui all'art. 106 del d.l. n. 18/2020, seppur con norme in parziale contraddizione tra loro. Infatti, da un lato la legge di conversione del d.l. n. 215/2023 (il cosiddetto “Milleproroghe 2023”), ossia la l. n. 18/2024, ha introdotto in tale decreto l'art. 3, comma 12-duodecies estendendo la vigenza dell'art. 106 del d.l. n. 18/2020 al 30 aprile 2024. Dall'altro lato, il poco successivo D.D.L. Capitali (ossia il disegno di legge sugli “interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti”, approvato dal Senato il 27 febbraio 2024 e in seguito diventato legge 5 marzo 2024, n. 21, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo) ha, tra le altre cose, esteso la durata della medesima norma al 31 dicembre 2024 (art. 11, comma 2, l. n. 21/2024), provocando l'insolito fenomeno di una disposizione legislativa il cui termine di cessazione è regolato da due norme non coordinate. In conclusione Operando una sintesi dell'attuale quadro legislativo e dottrinale, allo stato è possibile tenere assemblee societarie ed effettuare le relative operazioni di voto da remoto e in modalità telematica anche in assenza di un'espressa clausola statutaria che consenta tale pratica, secondo quanto disposto dall'art. 106 del D.L. 18/2020. Tale possibilità è, al momento, prevista fino al 31 dicembre 2024. A seguito di tale data, secondo la configurazione dottrinale e legislativa attuale, sarà possibile svolgere le assemblee e le relative operazioni di voto da remoto solo laddove e nella misura in cui lo statuto della società lo preveda, in ossequio all'art. 2370, comma 4, c.c. Forse è arrivato il momento di porre fine alle proroghe e modificare l'art. 2350 c.c. |