Il curatore dell'eredità giacente non è debitore d'imposta

La Redazione
06 Giugno 2024

Un Curatore di un'eredità giacente impugnava un avviso di rettifica delle imposte di successione, ipotecaria e catastale notificatogli dall'Agenzia delle Entrate, ritenendo di non avere il possesso dei beni ereditari e di non poterne disporne a piacimento come se fosse il proprietario, essendo stato incaricato della sola amministrazione degli stessi. Egli richiamava alcune disposizioni del TUS, che dispongono l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione e la responsabilità delle imposte nel solo limite dei beni posseduti. L'Amministrazione finanziaria difendeva la propria posizione in giudizio richiamando la propria prassi e una pronuncia con la quale la Cassazione aveva ritenuto legittimo l'atto notificato dall'ufficio dal momento che il Curatore dell'eredità giacente deve ritenersi obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione e, nei limiti del valore dei beni ereditari dei quali è in possesso, al versamento della relativa imposta. L'ufficio deduceva inoltre che le imposte ipocatastali erano dovute in quanto si doveva procedere alla trascrizione degli atti e conseguentemente si doveva ritenere liquidata e versata la relativa imposta da parte del Curatore.

Il curatore è, semplicemente, il titolare di un ufficio di diritto privato che esercita una funzione (ossia un potere conferitogli dalla legge a tutela di un interesse pubblico o, comunque, per un interesse altrui o alieno), consistente nell’amministrare una massa patrimoniale oggettivamente intesa e priva di soggettività giuridica. È suo onere adempiere agli obblighi dichiarativi e a quelli, sempre dichiarativi, del sostituto di imposta ma non è soggetto che deve provvedere al pagamento delle imposte.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.