Rito del lavoro: la questione della compatibilità del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza con la discussione della causa
06 Giugno 2024
MASSIMA In mancanza di specifiche disposizioni di coordinamento, si pone a questa Corte la questione dell'applicabilità dell'art. 127-ter c.p.c. al procedimento disciplinato dal Titolo IV, Libro II, del codice di rito, che stabilisce “Norme per le controversie di lavoro” (artt. 409 e ss. c.p.c.), oltre che al procedimento regolato dai commi 47 e ss. dell'art. 1, l. n. 92/2012. La particolare importanza della questione, che ha determinato difformi prassi applicative sul territorio, giustifica la rimessione degli atti alla Prima Presidente affinché valuti la sussistenza dei presupposti per l'assegnazione della medesima questione alle Sezioni Unite. IL CASO Decisione resa a seguito di scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Il caso che ha dato origine all'ordinanza annotata riguarda la decisione di un reclamo proposto nell'ambito di un procedimento di impugnazione di licenziamento, disciplinato dalla l. n. 92/2012. Nella specie, il giudice di seconde cure ha dichiarato la nullità del licenziamento impugnato, previo scambio di memorie in trattazione scritta, oggi disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. La parte soccombente ha proposto ricorso per la cassazione della richiamata decisione, lamentando la nullità del procedimento e della sentenza. LA QUESTIONE Compatibilità dell'art. 127-ter c.p.c. con l'udienza di discussione della causa. La questione affrontata dalla Corte di cassazione nell'ordinanza in esame concerne la compatibilità dello strumento di cui all'art. 127 ter c.p.c., rubricato “Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza”, con l'udienza di discussione prevista nel rito del lavoro. LA SOLUZIONE GIURIDICA Due tesi a confronto Dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa dell'istituto della trattazione cartolare, ora regolato dall'art. 127-ter c.p.c., la Sezione Lavoro della Suprema Corte analizza il dibattito sorto attorno ad esso ed alla relativa compatibilità con l'udienza pubblica di discussione prevista nel rito del lavoro, evidenziando l'esistenza di un contrasto interpretativo sul punto. La tesi della compatibilità Le argomentazioni offerte dai sostenitori della compatibilità della trattazione cartolare con il rito disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c. hanno carattere tanto sistematico quanto teleologico. Si fondano sulla notazione per cui l'originaria struttura del predetto rito ed i principi che ne hanno ispirato l'introduzione costituiscano “ormai solo un ricordo”, che non dovrebbe ostacolare le recenti innovazioni riformatrici. Innanzitutto, si attribuisce rilevanza alla collocazione topografica dell'art. 127 ter c.p.c. nell'ambito delle disposizioni generali relative allo svolgimento delle udienze, da cui si deduce l'applicabilità di tale schema procedimentale anche alle udienze di discussione. Conclusione avvalorata, inoltre, dalla mancanza di una disposizione espressa di senso contrario, come nel caso dell'udienza pubblica in Cassazione (art. 379, co. 1, c.p.c.). In secondo luogo, secondo l'impostazione in esame, l'art. 128 c.p.c. non costituisce un limite alla compatibilità dell'art. 127-ter c.p.c. con le udienze pubbliche. Infatti, il principio di pubblicità delle udienze sancito dall'art. 128 c.p.c. è stato interpretato in modo flessibile dalla Corte di Strasburgo (art. 6 CEDU) e dalla Corte Costituzionale italiana, che ne hanno ammesso limitazioni in caso di "esigenze particolari". Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la tutela del contraddittorio può essere garantita anche tramite la trattazione scritta, non solo quella orale. Infine, a supporto di tale tesi viene offerta una lettura in chiave teleologica dell'art. 127-ter c.p.c., quale strumento di garanzia di una più efficiente organizzazione del processo, in ossequio allo scopo perseguito dall'ultima riforma del codice di rito. Tale maggiore efficienza, peraltro, non andrebbe a scapito della tutela del contraddittorio, in quanto l'applicazione dell'art. 127-ter c.p.c. è comunque subordinata tanto all'apprezzamento prudente del giudice, quanto alla volontà delle parti (art. 127 ter, co. 2, c.p.c.). La tesi della incompatibilità I sostenitori dell'inapplicabilità dell'art. 127-ter c.p.c. al processo del lavoro escludono che la recente riforma fosse volta a scardinare i principi di oralità, concentrazione ed immediatezza, fondamentali per il rito disciplinato dagli artt. 409 ss. c.p.c. Essi evidenziano una incompatibilità strutturale di tale modulo procedimentale con le cadenze temporali e la natura delle attività previste per la fase introduttiva, proprie del richiamato rito. Rispetto alla fase decisoria, è stato notato come la sostituzione della discussione orale mediante lo scambio delle note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c. precluderebbe alle parti lo svolgimento di tutte le attività argomentative che avrebbero potuto svolgere oralmente, in ragione del contenuto limitato alle “sole istanze e conclusioni” delle note scritte. Inoltre, il principio sancito dall'art. 128 c.p.c. assume rilevanza pubblicistica, in quanto posto a tutela sia delle parti in causa che del controllo democratico sull'operato del giudice, che non ne consentirebbe una deroga in ragione di una “migliore gestione dell'udienza”. Peraltro, la stessa giurisprudenza costituzionale, richiamata dai sostenitori della compatibilità dell'art. 127 ter c.p.c. con le udienze di discussione della causa, ammette di derogare al principio di pubblicità delle udienze a condizione che, qualora l'interessato ne faccia richiesta, gli sia garantita la celebrazione di una udienza pubblica. Circostanza che, a ben vedere, potrebbe non verificarsi nel caso di applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., in ragione della espressa non impugnabilità del decreto previsto dal secondo comma della citata disposizione. Inoltre, rafforza tale impostazione la differenza testuale tra l'art. 127 bis c.p.c., che ammette lo svolgimento dell'udienza “anche pubblica” mediante collegamenti audiovisivi, e l'art. 127 ter c.p.c. che non contiene tale precisazione. Da ultimo, l'essenziale continuità tra discussione della causa e relativa decisione nel processo del lavoro risulta del tutto inconciliabile con il meccanismo predisposto dall'art. 127 ter c.p.c., che prevede il deposito del provvedimento del giudice entro trenta giorni dallo scambio delle note scritte. OSSERVAZIONI Gli aspetti fondamentali della questione e prospettive di modifica degli artt. 127 ter e 128 c.p.c. nel testo del Correttivo del d.lgs. 149/2022 La questione oggetto dell'ordinanza in esame, riguardante l'ambito applicativo dell'art. 127-ter c.p.c., non è stata ancora approfondita da parte della giurisprudenza della Corte. Fino ad ora, infatti, quest'ultima si è pronunciata sull'istituto della trattazione cartolare come disciplinato dalla normativa vigente durante l'emergenza pandemica (art. 83, comma 7°, lett. h, d.l. n. 18/2020, poi superato dall'art. 221, d.l. 34/2020). Il giudice di legittimità è, oggi, chiamato a confrontarsi con una normativa che, oltre al diverso contesto nel quale si inserisce – non più governato dall'esigenza di contenimento della pandemia –, riporta delle novità rispetto a quella emergenziale. In proposito, l'art. 127-ter c.p.c. presenta un ambito applicativo più ampio di quello normativamente riconosciuto alla trattazione cartolare durante il periodo emergenziale, comprendendo le udienze nelle quali sia prevista la partecipazione dei difensori, delle parti, del Pubblico Ministero e degli ausiliari del giudice. Risulta innovata anche la procedura di applicazione dello strumento in esame, che attribuisce maggiore rilevanza alla volontà delle parti. A ciò si aggiunga la espressa previsione della natura perentoria del termine fissato per il deposito delle note scritte e l'equiparazione dello stesso a “data di udienza”, nonché l'aver scadenzato il conseguente provvedimento del giudice a trenta giorni dal compimento del suddetto termine perentorio. È invece, rimasta immutata la formula esplicativa del contenuto delle note scritte, ancora limitate alle “sole istanze e conclusioni”, e sono rimaste pressocché analoghe le conseguenze derivanti dal mancato deposito delle note ad opera delle parti. Ciò posto, la questione sulla quale si sollecita l'intervento delle Sezioni Unite può essere affrontata analizzandone gli aspetti fondamentali, evidenziati dai primi commentatori e dalla prassi applicativa dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito brevemente riferiti. In primo luogo, si dovrà stabilire se i principi immanenti del rito del lavoro – oralità, concentrazione e immediatezza –, ne precludano o meno la compatibilità con l'art. 127-ter c.p.c., stante la mancanza di una espressa indicazione legislativa sul punto. Si può osservare che il rito del lavoro ed i principi che lo caratterizzano non godono di una copertura costituzionale, sicché nulla impedirebbe al legislatore di modificarne la struttura. Risolto il primo aspetto, dovranno essere affrontati i profili di compatibilità strutturale tra la trattazione cartolare e il rito laburistico, tanto nella fase introduttiva che in quella decisoria della causa. Sussistono diverse perplessità in proposito, specialmente se si evidenzia l'incompatibilità ontologica tra la trattazione cartolare, che esclude lo svolgimento dell'udienza, e le attività previste dagli artt. 420, 429 e 437 c.p.c., che necessitano la compresenza di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda processuale. Ulteriormente, dovrà essere valutata l'incidenza della volontà delle parti rispetto alla sostituzione delle udienze con lo scambio di note scritte. Si tratta di un aspetto che, come anticipato, è stato disciplinato in termini innovativi dall'art. 127-ter c.p.c. rispetto a quanto previsto dalla normativa emergenziale. Si è prevista, innanzitutto, la possibilità per le parti di richiedere l'applicazione dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata. Anche se la richiesta sia presentata congiuntamente da tutte le parti costituite – come previsto dal primo comma della citata disposizione –, sembra più ragionevole riconoscere al giudice un margine di apprezzamento sulla modalità di trattazione della causa da impiegare. Difatti, la direzione di quest'ultima rimane comunque appannaggio del giudice, come previsto dall'art. 127 c.p.c. Qualora sia il giudice ad aver disposto la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte, è prevista la facoltà per le parti di opporsi a tale scelta. Nel caso in cui l'opposizione sia espressa congiuntamente dalle parti, il giudice sarà vincolato a fissare lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione orale. Invece, l'opposizione proveniente solo da qualcuna delle parti non è vincolante per il giudice, che sarà quindi libero di applicare il nuovo modulo procedimentale. Se applicato all'udienza di discussione della causa disciplinata dagli artt.. 420 e 437 c.p.c. per le controversie di lavoro, tale strumento, così ricostruito, pare contrastare con il principio fondamentale di pubblicità sancito dall'art. 128 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, poiché all'interessato che ne abbia fatto richiesta non sarà garantita la celebrazione di una udienza di discussione pubblica. Tale contrasto potrebbe essere risolto stabilendo che il giudice sia tenuto a revocare il provvedimento con il quale abbia disposto la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito delle note scritte nel caso di opposizione anche di una soltanto delle parti. Si tratta, tuttavia, di una conclusione che non trova riscontro nella lettera dell'art. 127- ter c.p.c., circostanza che potrebbe giustificare una decisione della Corte di incompatibilità della trattazione cartolare con l'udienza di discussione della causa. Da ultimo, qualora la Corte dovesse giudicare incompatibile lo strumento di cui all'art. 127-ter c.p.c. con il rito del lavoro, ed in particolare con l'udienza di discussione della causa, dovranno essere stabilite le conseguenze processuali derivanti dall'adozione contra legem dello stesso. In particolare, si dovrà valutare in che modo, sull'eventuale regime di nullità della decisione resa in violazione dell'art. 128 c.p.c., incida il comportamento delle parti che non si siano opposte alla scelta del giudice di sostituire l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. In conclusione, deve darsi conto delle novità che si intendono apportare al testo degli artt. 127-ter e 128 c.p.c., risultanti dallo schema di decreto correttivo del d.lgs. 149/2022, attualmente all'esame del Parlamento. L'udienza di discussione della causa, in ragione delle modifiche che ci si propone di apportare all'art. 128 e all'art. 127-ter c.p.c., potrà essere sostituita dallo scambio di note scritte, salvo che una parte si opponga. In tal caso il giudice non potrà adottare il provvedimento di sostituzione dell'udienza e, qualora già adottato, dovrà revocare detto provvedimento e fissare lo svolgimento dell'udienza pubblica di discussione. In tal modo, dunque, sarebbe normativamente risolto, in senso positivo, il dubbio di compatibilità tra l'art. 127-ter c.p.c. e l'udienza di discussione della causa. Sulla base dell'ultimo periodo che ci si propone di aggiungere all'art. 127-ter, co. 5, c.p.c., inoltre, il deposito del provvedimento entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine per il deposito delle note scritte sarà equiparato alla lettura in udienza della sentenza, così legittimandosi anche dal punto di vista strutturale l'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte. Va tuttavia segnalato che nel suddetto schema di decreto correttivo ci si propone, altresì, di innovare l'art. 127-ter, co. 1, c.p.c. di modo da impedire la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte qualora il giudice o la legge prescrivano la presenza personale delle parti in udienza. Ne conseguirà quindi l'impossibilità di sostituire con lo scambio di note scritte la prima udienza del processo di cognizione, sia nel rito del lavoro che nel rito ordinario e nel processo in materia di persone, minorenni e famiglie, posto che nel sistema emergente dalla recenti riforme in tutti e tre i riti è prevista la comparizione personale delle parti alla prima udienza. |