Convenzioni del Min. Giustizia per l'accesso alle banche dati pubbliche nelle procedure concorsuali
04 Giugno 2024
Gli artt. 42 e 367 c.c.i.i. prevedono che durante il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, l'Ufficio del Registro delle Imprese, l'Agenzia delle Entrate e l'INPS trasmettano alla cancelleria del tribunale concorsuale i bilanci, le dichiarazioni dei redditi, gli elenchi di atti stipulati, i debiti fiscali e previdenziali e ogni altro elemento utile a ricostruire integralmente la situazione patrimoniale dell'impresa in stato di crisi o di insolvenza. Nella Gazzetta ufficiale di lunedì 3 giugno 2024 è stato pubblicato un provvedimento del Ministero della giustizia con cui si dà atto che:
L'accordo, che sarà operativo in tutti i tribunali concorsuali italiani a partire dal 2 agosto, trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2024. Le convenzioni fanno seguito ad una precedente intesa stipulata dal Ministero della Giustizia – attraverso il Dipartimento per la Transizione digitale della giustizia l'analisi statistica e le politiche di coesione – che consente agli ufficiali giudiziari di accedere alle banche dati dell'Amministrazione finanziaria, rendendo più agevole la ricerca telematica dei beni da pignorare o da sottoporre a procedura concorsuale. |