Incidente scolastico ed estromissione dal giudizio della compagnia di assicurazione

La Redazione
06 Giugno 2024

I giudici di terzo grado hanno affrontato con l’ordinanza n. 14720/2024 la questione riguardante la possibilità o meno della estromissione – nel giudizio promosso dai genitori dello studente danneggiato - della compagnia di assicurazione dell’istituto scolastico. L’alunno minorenne, inciampando su una sedia, aveva riportato danni al mento.

I genitori chiedevano il risarcimento del danno all'istituto scolastico convenuto in giudizio, il quale chiamava in causa la sua compagnia di assicurazione. In primo grado il giudice ne dichiarava il difetto di legittimazione passiva così come per l'istituto, condannando al risarcimento il Ministero dell'Istruzione dopo averlo dichiarato contumace. La decisione veniva confermata in secondo grado. Il Ministero ricorreva in Cassazione.

Innanzitutto, il ricorrente contestava la violazione della legittimazione passiva del Ministero ex art. 291 c.p.c., sostenendo che la costituzione in giudizio dell'istituto scolastico, quale organo del primo, valesse come la sua stessa costituzione. La Cassazione è d'accordo con tale argomentazione precisando che: «l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato». (Cass. 19158/ 2012). Ciò comporta che l'attività compiuta dall'organo si imputa all'ente di cui l'organo è parte.

Il secondo e terzo motivo di ricorso attenevano entrambi alla estromissione della compagnia di assicurazione. Veniva precisato a riguardo dal Ministero – secondo prospettata violazione degli artt. 1325,1418,1367 c.c. - «che poiché l'istituto scolastico non risponde di quel danno, necessariamente deve ritenersi che l'assicurazione sia stata stipulata per coprire i danni imputabili al Ministero, altrimenti si tratterebbe di una assicurazione priva di causa: non essendo cioè l'istituto responsabile del danno non avrebbe interesse ad assicurarsi, con la conseguenza che, se non si vuol ammettere che quella assicurazione è nulla per difetto di causa, deve per forza riconoscersi che essa vale a favore del Ministero che invece è il soggetto che risponde del danno».

Come già affermato in materia dalla Suprema Corte, il ricorso ad una copertura assicurativa presuppone che l'assicurato risponda del danno, «altrimenti l'assicurazione è priva di causa con la conseguenza che, qualora il contratto di assicurazione sia stipulato dall'Istituto scolastico per un danno causato all'alunno, e di cui risponde il ministero, le regole dell'interpretazione del contratto impongono di ritenere che la copertura assicurativa sia fatta per il caso che comunque di quel danno debba rispondere per l'appunto il ministero, altrimenti l'assicurazione sarebbe priva di causa» (Cass. 3275/ 2016).

In conclusione, il giudice di merito, secondo quando evidenziato dai giudici di legittimità, avrebbe dovuto accertare se il contratto di assicurazione era a copertura dei danni di cui risponde direttamente l'istituto, oppure se l'assicurazione era stata stipulata per i danni subiti dagli alunni «dei quali l'istituto scolastico non risponde, con la conseguenza, in questo caso, che, salvo a ritenere il contratto di assicurazione privo di causa, esso doveva essere interpretato come stipulato per l'ipotesi che del danno dovesse rispondere il Ministero».

In ultimo, il Ministero contestava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto non provata la non imputabilità del danno. Per la Cassazione, il Ministero aveva dimostrato l'imprevedibilità e l'inevitabilità del danno «che la decisione impugnata non ha tenuto in alcuna considerazione e che invece erano significativi» come la circostanza che l'alunno era inciampato di suo in una sedia ed era impossibile prevedere ed evitare che costui si facesse male.

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