Mediazione obbligatoria e differimento della prima udienza
05 Giugno 2024
Per rispondere adeguatamente al quesito bisogna, innanzitutto, considerare le nuove prescrizioni normative in materia di mediazione. L'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 (come modificato dalla riforma operata dal d.lgs. n. 149/2022) prevede, al secondo comma, che « Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale ». A sua volta il successivo art. 6, al comma 1, prevede che: « Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti » . La riforma ha ripreso le prescrizioni della vecchia normativa specificandone l'applicazione: in sostanza è compito del giudice favorire e promuovere l'esperimento della mediazione nelle materie obbligatorie posticipando la prima udienza di comparizione ove la mediazione debba essere ancora esperita o, se iniziata, ancora non sia stata conclusa. Il problema, alla luce sempre della riforma del codice di rito, si concentra su quale sia il momento in cui il giudice possa e debba disporre la posticipazione della prima udienza. A questo proposito viene in soccorso l'introduzione dell'art. 171-bis c.p.c. secondo il quale, fra le altre cose, scaduto il termine per la costituzione del convenuto, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verifica d'ufficio anche le condizioni di procedibilità della domanda. Sempre lo stesso articolo, al secondo comma, prevede che il giudice, se necessario, fissi la nuova udienza di comparizione delle parti. È evidente, quindi, dal combinato disposto della normativa in materia di mediazione e dalla normativa codicistica, che proprio il decreto emesso ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c. potrà, ed anzi dovrà, contenere il differimento della prima udienza al fine di permettere l'esperimento della mediazione nelle materie obbligatorie, ove necessario. Se ciò non avvenga, l'eccezione di improcedibilità dovrà essere rilevata dalla parte o dal giudice non oltre la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c. (come prevede il nuovo primo comma dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010) ed in tale sede si disporrà il differimento della prima udienza. |