L’accesso alla composizione negoziata da parte dell’impresa insolvente

La Redazione
05 Giugno 2024

La Corte d’appello di Trieste ritiene ammissibile l’accesso alla composizione negoziata da parte di una società, già insolvente, in pendenza di una procedura per l’apertura della liquidazione giudiziale promossa da un creditore.

Come espressamente affermato nella Relazione illustrativa allo schema di d.lgs. n. 83/2022, tra l'art. 25-quinquies c.c.i.i. e il previgente art. 23 comma 2, d.l. n. 118/2021, vi è una continuità normativa alla cui stregua acquista chiara rilevanza la distinzione rispetto al soggetto che propone il ricorso ai sensi dell'art. 40, nel senso di circoscrivere la preclusione alla possibilità di presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente, limitandola al solo caso dei procedimenti instaurati, come previsto in precedenza, ad iniziativa del soggetto debitore.

La possibilità della proposizione di un'istanza di nomina dell'esperto indipendente in un momento cronologicamente successivo rispetto alla pendenza di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale rinviene espresso riferimento normativo nella disposizione contenuta nell'art. 17 comma 3, lett. d), c.c.i.i., che espressamente consente la presentazione dell'istanza mediante piattaforma telematica anche in pendenza di questi ultimi. Riferimento alla cui stregua non può non rilevare, in modo significativo, la stessa assenza, nell'ambito dell'art. 40, comma 10, ultimo capoverso, c.c.i.i., di limiti cronologico procedurali tra composizione negoziata e domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

Questi i principi affermati dalla Corte d'appello di Trieste nell'ambito di un ricorso per reclamo ex art. 51 c.c.i.i., avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale promosso dalla società debitrice che, in pendenza del relativo procedimento, aveva fatto istanza per la nomina di un esperto indipendente ai sensi dell'art. 17 c.c.i.i.

La Corte, in primo luogo, si adegua alla tesi meno restrittiva (Trib. Bologna 21 marzo 2024) che ammette la possibilità, per l'impresa già insolvente, di promuovere la composizione negoziata. Viene quindi sconfessata la tesi, sostenuta dal giudice di prime cure (e dalle creditrici reclamate), secondo la quale l'accesso alla composizione negoziata della crisi deve ritenersi precluso in presenza di una situazione di conclamata insolvenza.

Affermati i principi sopra esposti, infine, la Corte rileva come l'art. 18, comma 4, c.c.i.i.– che consente la rimozione del divieto di pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale già successivamente all'emanazione del provvedimento di revoca delle misure protettive, senza dover necessariamente attendere i tempi della conclusione della composizione negoziata – non consente, invece, di dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale anteriormente alla revoca delle misure protettive.

Rilevato che, nel caso di specie, l'impugnata decisione aveva pronunciato l'apertura della liquidazione giudiziale senza preventivamente attendere la revoca delle misure protettive (con conseguente violazione dell'art. 18 comma 4, c.c.i.i.), la Corte revoca la liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 53 c.c.i.i.

In senso contrario a questa decisione, si vedano Trib. Bergamo 23 gennaio 2024, rel. Fuzio; Trib. Roma, 6 settembre 2023, rel. Cottone

In senso conforme: Trib. Trani 30 settembre 2023, est. Rana; Trib. Torre Annunziata 20 luglio 2023, est. Magliulo; Trib. Bologna, 23 giugno 2023, est. Mirabelli.

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