Decreto “salva casa”: mutamento di destinazione d’uso delle singole unità immobiliari

La Redazione
06 Giugno 2024

Tra le modifiche apportate dal decreto “salva casa” una di particolare rilievo è quella all'art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 riguardante il cambio di destinazione d'uso rilevante.

È stato pubblicato nella G.U. del 29 maggio 2024, n. 124, il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” (decreto “salva casa”), con un nuovo importante pacchetto di modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Quanto al cambio di destinazione d'uso, il Legislatore ha previsto che nel rispetto delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare senza opere all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.

Sono altresì sempre ammessi il mutamento di destinazione d'uso senza opere tra le categorie funzionali (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale) di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel rispetto delle condizioni delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

In questo caso, è sempre consentito, qualora il mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo dell'unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile. Viene anche disposto che per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra, il passaggio alla destinazione residenziale è ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio. In questo caso viene espressamente previsto che il cambio non è assoggettato:

  • all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale;
  • al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla l. n. 1150/1942.

Il mutamento di destinazione d'uso è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività, ferme restando le leggi regionali più favorevoli. Restano ferme le disposizioni del presente testo unico nel caso in cui siano previste opere edilizie.

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