Terzo trasportato danneggiato: quali tutele nel caso di sinistro con un unico veicolo coinvolto?

La Redazione
11 Giugno 2024

Nel sinistro in questione era pacifico il coinvolgimento di una sola auto in cui viaggiava il terzo, a causa dell'alta velocità e dell'assunzione di alcol da parte del conducente. La compagnia di assicurazione imputava al trasportato il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. per essere salito a bordo di un veicolo condotto da persona sotto l'effetto di alcol e per il mancato uso della cintura di sicurezza.

Il Tribunale ricorda che l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata […] fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli […] con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (Cass. civ., sez. un., 30 novembre 2022, n. 35318).

In forza dell'art. 144 cod. ass., il trasportato danneggiato può agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'articolo 2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito.

Il Tribunale osserva che la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 Direttiva 2009/103/CE, costituendo una esposizione volontaria ad un rischio, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2023, n.1386).

Tuttavia, occorre valutare la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze derivate (art. 1227 c.c.). La consapevolezza del terzo trasportato deve emergere con chiarezza dal complessivo compendio probatorio in base alla valutazione di elementi convergenti tra loro. Viceversa, nell'ipotesi in cui i livelli delle sostanze stupefacenti o alcolemiche accertati nel sangue non siano significativamente superiori al limite previsto dalla legge, in assenza di prova circa la percepibilità dall'esterno dell'alterazione psico- fisica, non si può presumere che il danneggiato si sia volontariamente esposto al rischio di un evento dannoso (Nel caso di specie non era stata dimostrata la manifesta condizione di alterazione psicofisica del conducente, dunque la consapevolezza del trasportato di esporsi al pericolo; le Forze dell'Ordine intervenute infatti hanno rilevato lo stato alcolemico solo attraverso la strumentazione di rilevazione e non da evidenze esterne come ad esempio il tono di voce alterato del conducente. Nemmeno era stato provato il mancato uso della cintura di sicurezza).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.