Il termine per l'omologazione del concordato preventivo: ordinatorio o perentorio?

07 Giugno 2024

Ci si chiede quali siano le conseguenze della mancata osservanza del termine fissato dalla legge per l’omologazione del concordato preventivo

L'inosservanza del termine fissato dalla legge per l'omologazione del concordato preventivo ne inficia la validità?

Per quanto riguarda la legge fallimentare, il suo art. 181 (“Chiusura della procedura”) prevede che la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione.

L'omologazione deve intervenire nel termine di nove mesi dalla presentazione del ricorso e il predetto termine può essere prorogato dal tribunale, per una sola volta, di sessanta giorni.

La Corte di cassazione, con giurisprudenza ormai stabile, ha chiarito che il termine fissato nell'art. 181 l. fall. per l'omologazione del concordato deve considerarsi di natura ordinatoria e, in quanto termine processuale, è soggetto alla sospensione feriale (Cass. civ., sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2706). Sulla sua assoggettabilità alla sospensione feriale si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito (Trib. Pescara 16 ottobre 2008).

La medesima giurisprudenza di legittimità ha specificato che la durata del procedimento di omologazione del concordato preventivo non è assoggettata ad un termine perentorio in quanto l'art. 181 l. fall. nel testo novellato dal d.l. n. 35/2005, convertito con l. n. 80/2005, pur prevedendo che il relativo decreto intervenga entro sei mesi (il termine di  nove mesi è stato introdotto dall'art. 3 comma 5-bis, del d.l. n. 83/2015, convertito, con modificazioni, nella l. n. 132/2015) dal deposito del ricorso (termine prorogabile per una sola volta e per sessanta giorni), non dichiara espressamente perentorio tale termine, nonostante le esigenze di speditezza cui il procedimento si deve informare; inoltre, come detto, al medesimo procedimento si applica anche la sospensione feriale dei termini processuali, sia per la natura eccezionale delle deroghe a tale principio (limitate, nella materia fallimentare, ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento e per la relativa revoca), sia per i limiti con cui tali deroghe sono disciplinate nell'art. 36-bis l. fall., che ne circoscrive la portata solo ai termini processuali inerenti ai procedimenti di cui agli artt. 26 e 36 l. fall., attinenti il primo al reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, e il secondo al reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori.

La funzione del termine di cui all'art. 181 assume particolare importanza se si considera che proprio nell'arco temporale che decorre dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo si producono effetti di notevole rilievo quali, ad esempio, il blocco delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o la scadenza dei crediti e la sospensione degli interessi.

Invero, come evidenziato dalla suprema Corte, la sentenza di omologazione del concordato preventivo non produce l'effetto di escludere, dopo il suo passaggio in giudicato, il corso degli interessi sui crediti assistiti da ipoteca, pegno, privilegio generale o speciale, dovendo ricondursi i suoi effetti al momento della presentazione della domanda giudiziale, tra i quali vanno considerati gli effetti sugli interessi dei crediti pecuniari ricollegabili a detta presentazione (Cass. civ., sez. I, 7 giugno 2007, n. 13357).

Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, all'art. 113, anch'esso rubricato “Chiusura della procedura”, dispone che la procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione e che l'omologazione deve intervenire nel termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda. Neppure tale norma dichiara espressamente perentorio il predetto termine né prevede conseguenze specifiche per il caso in cui esso non venga osservato. Importante dottrina (Lamanna) sostiene tuttavia che l'eventuale violazione del termine possa farsi valere con opposizione all'omologa, se già verificatasi e rilevabile (e/o comunque poi con impugnativa innanzi la corte d'appello), in quanto causa di non omologabilità (cfr. Memento Pratico, Crisi d'impresa e fallimento, 2024, Giuffrè Francis Lefebvre).

In conclusione, a parere di chi scrive, è ragionevole ritenere, sulla scorta della giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare ma anche alla luce delle novità introdotte dal codice della crisi, che il termine previsto per l'omologazione del concordato preventivo sia di natura ordinatoria e non sia, quindi, perentorio. Di conseguenza, è da ritenere che la sua inosservanza non produca effetto sulla validità del concordato.

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