Sequestro preventivo di beni di una s.r.l. e legittimazione del legale rappresentante a proporre richiesta di riesame
10 Giugno 2024
Massima Avverso il sequestro preventivo di beni di una s.r.l., l'indagato che sia legale rappresentate e socio unico della persona giuridica titolare dei beni sottoposti a sequestro preventivo non è legittimato a proporre in proprio richiesta di riesame, essendo necessario il conferimento di apposita procura speciale al difensore per agire nell'interesse della persona giuridica. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il riesame proposto in proprio dal legale rappresentante e socio unico avverso il decreto di sequestro preventivo del denaro giacente sul conto corrente bancario intestato ad una s.r.l.). Il caso Il gip adottava decreto di sequestro preventivo del denaro giacente sul conto corrente bancario intestato ad una s.r.l. Il legale rappresentate e socio unico della persona giuridica titolare dei beni sottoposti a sequestro preventivo, indagato per gli stessi reati, proponeva in proprio istanza di riesame che era dichiarata inammissibile perché proposta da soggetto non legittimato. Proposto ricorso in Cassazione, i giudici di legittimità confermavano la pronuncia di merito, precisando che era necessario il conferimento di apposita procura speciale al difensore per agire nell'interesse della persona giuridica. La questione La questione in esame è la seguente: il legale rappresentate e socio unico della persona giuridica titolare dei beni sottoposti a sequestro preventivo, indagato per gli stessi reati, può proporre in proprio richiesta di riesame? Le soluzioni giuridiche La pronuncia in commento si conforma al prevalente orientamento, che costituisce ius receptum, a mente del quale l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Cass. pen., n. 6779/2019; Cass. pen., n. 47313/2017). In particolare, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio; e non è stato ravvisato un interesse nell'ottenimento, come indagato, di una pronuncia sull'insussistenza del fumus commissi delicti, attesa l'autonomia del giudizio cautelare da quello di merito. In un'altra pronuncia, si è ribadita la necessità di un interesse concreto ed attuale dell'indagato, non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare, che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Cass. pen., n. 9947/2016, in motivazione, la Corte ha precisato che il principio trova fondamento non solo nelle norme settoriali che disciplinano le impugnazioni cautelari reali, artt. 322 e 322-bis c.p.p., ma anche in quelle generali sull'interesse all'impugnazione, art. 538 comma 4 c.p.p. e art. 591 comma 1, lett. a), c.p.p.). Pertanto, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 c.p.p., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Cass. pen., n. 16352/2021, che ha escluso che fosse titolare dell'interesse alla restituzione del fondo su cui erano state realizzate opere abusive la committente di tali opere non proprietaria del fondo e sul quale non poteva vantare una detenzione qualificata; nello stesso Cass. pen., n. 35015/2020, secondo cui la legittimazione al riesame reale trova fondamento nella lettura sistematica delle disposizioni settoriali sulle impugnazioni cautelari reali di cui agli artt. 322 e 322-bis c.p.p. e di quelle generali sull'interesse all'impugnazione di cui agli artt. 568, comma 4, e 591, comma l, lett. a, c.p.p.; Cass. pen., n. 6779/2019, che ha ritenuto immune da censure l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di una società a responsabilità limitata, presentata dall'indagato in proprio e non quale legale rappresentante della stessa mediante un difensore munito procura speciale). Analogamente si è fatto riferimento, altresì, alla necessità della procura speciale al difensore della società (Cass. pen., n. 9435/2012, secondo cui il difensore dell'indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare dei beni sottoposti a sequestro preventivo, non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare per conto della persona giuridica, qualora il proprio assistito non gli abbia all'uopo preventivamente conferito apposita procura speciale). La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui per la presentazione del ricorso per riesame delle misure cautelari proposto da soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, vale la regola prevista dall'art. 100 c.p.p., secondo cui stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale. Difatti solo all'indagato/l'imputato è consentito di stare in giudizio personalmente, avendo solo l'obbligo di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege in forza di tale rappresentanza ed è titolare di un diritto all'impugnazione in favore dell'assistito senza alcuna necessità in un'apposita procura speciale, prevista soltanto per quei singoli atti espressamente indicati dalla legge (Cass. pen., 15097/2014). Non così per il terzo interessato, perchè questi, al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 c.p.p., è portatore di interessi civilistici, per cui esso, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, «ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore», come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 83 c.p.c. (Cass. pen., n. 22109/2013). Osservazioni Il legale rappresentante di una persona giuridica non è legittimato a proporre riesame ai sensi dell'art. 322 c.p.p., qualora sia indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo e in particolare non titolare di una posizione giuridicamente protetta, coincidente quindi con un diritto soggettivo assoluto od anche con un mero rapporto di fatto tutelato dal diritto. L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. Unica posizione alla quale è ricollegato un interesse alla restituzione è quella dei titolari delle quote societarie ossia di coloro ai quali viene attribuita l'effettiva signoria sul compendio aziendale, con la conseguenza che il legale rappresentante della società, titolare di autonomi interessi giuridici di carattere civilistico, tutelabili col diritto di impugnazione avverso i provvedimenti lesivi di tali interessi, terza interessata con onere di patrocinio da soddisfare col conferimento di procura alle liti al difensore, deve, per potere impugnare in nome e per conto della società, conferire procura speciale al difensore per proporre gravame in nome e per conto dei soci titolari delle quote della s.r.l., aventi diritto alla restituzione del compendio in sequestro. La posizione processuale del terzo interessato è nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quella dell'indagato e dell'imputato che, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti c.d. personalissimi. La Suprema Corte ha invero da tempo chiarito che ai fini della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo, il difensore del soggetto indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare del bene caduto in sequestro deve essere munito, al momento del deposito dell'impugnazione per conto dell'ente, della procura speciale, non essendo sufficiente la mera nomina difensiva (Cass. pen., n. 2465/2019). Pertanto, il difensore dell'indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare dei beni sottoposti a sequestro preventivo, non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare per conto della persona giuridica, qualora il proprio assistito non gli abbia all'uopo preventivamente conferito apposita procura speciale. |