Chi risponde dei danni alla persona in conseguenza di sinistro automobilistico con un cane randagio?
10 Giugno 2024
Per evitare l'investimento di un cane randagio che improvvisamente attraversava la strada, il conducente di un'auto andava a sbattere contro un muro provocando danni alla vettura ma soprattutto gravi ferite che gli comportavano una invalidità del 15%. Citava pertanto in giudizio, insieme al proprietario dell'auto, la ASL, che chiamava in causa il Comune campano nel cui territorio si era verificato il sinistro, argomentando che fosse dello stesso la responsabilità, avendo l'ente omesso di controllare il fenomeno del randagismo. Il giudice di primo grado riteneva responsabile il solo Comune escludendo qualsiasi responsabilità dell'ASL, diversamente dall'appello dove veniva riconosciuta la responsabilità in solito del Comune e dell'ASL. Il Comune ricorreva pertanto in Cassazione, l'ASL proponeva ricorso incidentale. Le doglianze sollevate dall'ente locale in relazione alla violazione della legge regionale n. 16/2001 e dell'art. 156, comma 2, c.p.c. risultano fondate. La Corte di appello, dopo aver preso atto che in base alla legge regionale l'obbligo di controllo degli animali randagi gravava sulla ASL, avrebbe dovuto condannare soltanto questa e non entrambe le parti in solido. A riguardo la Suprema Corte ricorda il principio secondo cui «la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi» (Cass. civ. n. 3737/ 2023). Nel caso in questione, la legge regionale demanda alla ASL la prevenzione e il controllo del randagismo rendendola così unica responsabile di eventuali danni provocati dall'omissione degli obblighi previsti. Sul ricorso incidentale della ASL: sostiene la stessa di aver delegato l'attività di prevenzione del randagismo ad una onlus e «alla luce di detta convenzione il compito della ASL può essere considerato pienamente assolto». Per la Cassazione il motivo è infondato non essendo sufficiente che l'obbligo gravante per legge regionale sulla ASL sia assolto tramite delega, restando la stessa ASL comunque soggetto obbligato. Respinti anche gli altri motivi di ricorso incidentale con cui venivano eccepite sia la nullità della domanda introduttiva per difetto di specifica indicazione del fatto (non era chiara la dinamica e il ruolo dell'animale) sia la mancata prova che l'incidente fosse avvenuto senza colpa del guidatore (violazione dell'art. 2697 c.c.). In conclusione, la Suprema Corte accoglie il ricorso principale presentato dal Comune, cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito, accoglie la domanda originaria nei confronti della sola ASL rigettandola nei confronti del Comune. |