Il divieto di assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie vale anche per le banche popolari

La Redazione
10 Giugno 2024

Secondo la Corte d'Appello di Venezia, il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio: non vi sono ragioni d'incompatibilità dell'art. 2358 c.c. con la struttura cooperativa della banca. 

Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto o la sottoscrizione di proprie azioni, di cui all'art. 2358 c.c., trova applicazione anche con riferimento alle società cooperative, e quindi alle banche popolari, in forza del richiamo dell'art. 2519, comma 1, c.c.

L'esigenza di salvaguardia del patrimonio sociale, sottesa al divieto di cui all'art. 2358 c.c., permane immutata anche con riferimento alle cooperative: anche per questa tipologia di società, infatti, vi è necessità di assicurare, a tutela dei terzi creditori, l'effettiva consistenza del capitale, il cui accrescimento, mediante il collocamento di nuove azioni, rimane solo fittizio se le azioni stesse sono sottoscritte con il denaro messo a disposizione dalla stessa cooperativa.

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