L’esdebitazione e la soddisfazione “non irrisoria” dei creditori

La Redazione
10 Giugno 2024

Una recente pronuncia della Corte di cassazione richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza degli ulteriori presupposti di cui all’art. 142 l. fall., il beneficio dell’esdebitazione debba essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria”.

La Corte di legittimità ha cassato un decreto reso dalla Corte d'appello di Firenze che, nell'ambito di un ricorso volto all'ammissione al beneficio dell'esdebitazione ex artt. 142 e 143 l. fall., in modo concorde alla pronuncia del Tribunale di primo grado ha ritenuto “irrisoria” la percentuale di soddisfacimento destinata ai creditori. La Corte ha colto l'occasione per ribadire che:

  • La circostanza ostativa di cui all'art. 142 comma 2, l. fall. – “l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali” – pur essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve però essere valutata secondo un'interpretazione coerente con il favor debitoris che ispira l'istituto nazionale, a sua volta in linea con il favor per il discharge of debts di cui al Tit. III della direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. direttiva Restructuring and Insolvency).
  • Tra l'altro, l'art. 20 della citata direttiva impone agli Stati membri di assicurare all'imprenditore-persona fisica l'accesso ad almeno una procedura che porti all'integrale discharge of debts, precisando che, qualora gli Stati membri condizionino l'esdebitazione al parziale pagamento dei creditori (come è per l'art. 142 l. fall.), è necessario che la misura di tale pagamento sia proporzionata e parametrata alla concreta situazione patrimoniale del debitore, e che nel fissarla si tenga conto “dell'equo interesse dei creditori”.
  • In ogni caso, il formante giurisprudenziale nazionale di legittimità è da tempo stabilmente indirizzato a far sì che, in presenza degli ulteriori presupposti, il beneficio dell'esdebitazione debba essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria”.

Nel caso di specie, viene ritenuto che la Corte territoriale sia pervenuta al giudizio di irrisorietà sulla base di un calcolo errato della percentuale di soddisfazione dei crediti concorsuali soddisfatti rispetto al totale del passivo fallimentare, oltre che sulla non condivisibile considerazione, a tal fine, anche del passivo scaturente dalle domande tardive depositate ma non esaminate, e quindi non accertate in sede fallimentare.

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