L’esdebitazione e la soddisfazione “non irrisoria” dei creditori
10 Giugno 2024
La Corte di legittimità ha cassato un decreto reso dalla Corte d'appello di Firenze che, nell'ambito di un ricorso volto all'ammissione al beneficio dell'esdebitazione ex artt. 142 e 143 l. fall., in modo concorde alla pronuncia del Tribunale di primo grado ha ritenuto “irrisoria” la percentuale di soddisfacimento destinata ai creditori. La Corte ha colto l'occasione per ribadire che:
Nel caso di specie, viene ritenuto che la Corte territoriale sia pervenuta al giudizio di irrisorietà sulla base di un calcolo errato della percentuale di soddisfazione dei crediti concorsuali soddisfatti rispetto al totale del passivo fallimentare, oltre che sulla non condivisibile considerazione, a tal fine, anche del passivo scaturente dalle domande tardive depositate ma non esaminate, e quindi non accertate in sede fallimentare. |