Le Sezioni Unite legittimano l’ammortamento alla francese

11 Giugno 2024

La controversa questione relativa alla presenza di un piano di ammortamento alla francese, in un contratto di mutuo a tasso fisso, giunge innanzi alle Sezioni Unite, che si pronuncia nel senso che non costituisce causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori.

Massima

In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.

Il caso

 Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 19 luglio 2023, ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti ex art. 363-bis c.p.c. alla Corte di Cassazione in ordine ad una questione esclusivamente di diritto, avente ad oggetto l'interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di ammortamento c.d. alla francese (e, in particolare, delle modalità con cui vengono composte le singole rate di rimborso e determinati gli interessi in relazione al capitale).

Secondo un primo orientamento, da tale omissione non deriverebbero conseguenze di sorta né in punto di determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto del contratto, né di rispetto della trasparenza bancaria (art. 117, comma 4, TUB), che prescrive l'indicazione del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticate dalla banca. Secondo «un'altra ricostruzione ermeneutica», la mancata indicazione del regime di ammortamento (c.d. «alla francese») inciderebbe sul contratto di mutuo in termini di validità.  Quest'ultima ipotesi implica che la mancata esplicitazione nel contratto del regime («alla francese») di capitalizzazione degli interessi renderebbe indeterminato il tasso e ciò comporterebbe una violazione del requisito della forma ad substantiam e, quindi, la nullità (parziale) del contratto, ai sensi degli artt. 1346, 1418, comma 2, e 117, commi 2 e 4, TUB.

La questione

Le questioni di diritto affrontate dalle Sezioni Unite sono le seguenti:

- se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese» allegato al contratto (nella specie, interamente onorato dal mutuatario e concluso), il contratto debba contenere, a pena di nullità, anche l'esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito (mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo) e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento;

- se, in mancanza di detta indicazione, il contratto sia affetto da nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti (art. 117 TUB).

Le soluzioni giuridiche

Occorre, in via preliminare, evidenziare che la decisione delle Sezioni Unite riguarda un a specifica tipologia contrattuale: un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese» allegato al contratto. Il Collegio giudicante non si è invece pronunciato, per sua esplicita ammissione, su altre questioni di rilevante impatto pratico, ossia a) i piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile, b) l'anticipata estinzione del rapporto di mutuo per scelta volontaria del mutuatario, c) le eventuali conseguenze della mancata allegazione o inserzione del piano di ammortamento nel contratto (v. § 8 della sentenza).

Fatta questa doverosa premessa, la sentenza sviluppa, in via preliminare, una serie di ragionamenti che riguardano l'ammortamento alla francese: «si devono preliminarmente illustrare, nei limiti del necessario, le caratteristiche del piano di ammortamento ‘alla francese' …  Il Collegio reputa di doversi pronunciare … enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento «alla francese» standardizzati tradizionali» (v. §§ 9-14 della sentenza).

Riguardo alle denunciate conseguenze ‘anatocistiche' dell'ammortamento alla francese (fattispecie in cui gli interessi producono, a loro volta, interessi con conseguente moltiplicazione degli stessi), le Sezioni Unite ribadiscono il consolidato orientamento di legittimità secondo cui «gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 c.c.» (v. Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 34677/2022; Cass. n. 13144/2023; Cass. n. 27823/2023).

Deve dunque escludersi che nell'ammortamento alla francese la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo: «è, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi... in base di calcolo di successivi ulteriori interessi».

Riguardo all'utilizzazione dell'espressione interesse “composto” - ossia che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime “composto” -, anche nella circostanza la sentenza fa propri i precedenti di legittimità secondo cui «nessuna contraddizione può essere ravvisata fra l'utilizzo dell'aggettivo "composto", da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata "è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo"» (Cass. n. 34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. n. 27823/2023).

Deve dunque escludersi la invalidità dei piani di ammortamento «alla francese» (piani standardizzati tradizionali).

A margine dei predetti rilievi, occorre aggiungere che talora l 'art. 1283 c.c. è richiamato per colpire una operazione finanziaria in regime ‘composto'. Invero, tale articolo non esplicita un divieto generalizzato di anatocismo, ad es. avente a oggetto una determinata tecnica di matematica finanziaria, quale appunto la legge di capitalizzazione composta. Il divieto di anatocismo previsto dalla norma riguarda i soli interessi “scaduti”, con significative eccezioni: 1. gli usi contrari, 2. la domanda giudiziale, 3. la convenzione (anatocistica) posteriore alla “scadenza” degli interessi. La legge di capitalizzazione composta non può costituire la ratio del divieto di anatocismo, poiché il meccanismo anatocistico trova pacifica applicazione nella convenzione posteriore al verificarsi dell'inadempimento ( Trib. Torino 15 settembre 2020; Trib. Torino 18 febbraio 2022; Trib. Alessandria 9 novembre 2022 n. 957 ).

La decisione in commento, sempre scrutinando in via generale la validità dell'ammortamento alla francese, esclude che tale sistema di ammortamento sia vietato dall'art. 821, comma 3, c.c., come talora argomentato in dottrina: in particolare, è censurata la circostanza che l'ammortamento francese comporti che il debito da interessi divenga esigibile prima che diventi esigibile il capitale cui è correlato e per una misura superiore alla quota di capitale nel contempo divenuto esigibile (il che, come detto, si assume non essere consentito dall'art. 821, comma 3, c.c.). In esito ad una serie di circostanziate argomentazioni tecnico-giuridiche sulle quali in questa sede non è possibile soffermarsi, le Sezioni Unite hanno stabilito che è legittimo che gli interessi diventino esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.).

Osservazioni

Tanto premesso in linea di carattere generale riguardo all'ammortamento alla francese, la decisione si sofferma finalmente sui quesiti pregiudiziali.

L'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporta la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.?

Alla suddetta questione le Sezioni Unite rispondono negativamente quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. In sostanza, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale.

Alle medesime conclusioni giunge la decisione in commento riguardo a eventuali violazioni della disciplina di trasparenza bancaria (art. 114, comma 4, TUB): anche nella fattispecie deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.

A supporto di questa (condivisibile) conclusione le Sezioni Unite pongono i seguenti rilievi: a) la normativa primaria (art. 117 TUB) e secondaria di settore (Delibere CICR e Disposizione di Trasparenza di Banca d'Italia) non richiede l'esplicitazione del regime di ammortamento del contratto (argomento già sostenuto da ABF Torino n. 8630/2022; ABF Milano n. 6906/2022; ABF Milano n. 6650/2022; ABF Milano n. 7442/2022); b) l a convenienza del più oneroso contratto con ammortamento alla francese (piuttosto che all'italiana), liberamente scelto dal mutuatario, non è censura che riguarda la determinatezza delle condizioni contrattuali; c) ove fosse, in astratto, ipotizzabile un obbligo di trasparenza bancaria riguardo alla necessaria indicazione in contratto del regime di ammortamento e delle modalità di capitalizzazione degli interessi, in caso di violazione deriverebbero conseguenze sul piano della responsabilità della banca mutuante, e non della validità del contratto ; d) infine, d ubbi sulle modalità di ammortamento del mutuo possono essere espressi dal mutuatario in sede di stipulazione del mutuo.

Particolare rilievo assume anche la precisazione secondo cui i l maggior carico di interessi che deriva dall'utilizzazione dell'ammortamento alla francese rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (ad es. all'italiana), non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici). Nel piano di ammortamento francese la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In definitiva, «in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, l'ammortamento alla francese non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) … né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)».

Conclusioni

L'importante decisione è indiscutibilmente destinata a influenzare il contenzioso bancario sui mutui bancari.

I primi commentatori hanno evidenziato la portata limitata della sentenza, in quanto circoscritta ai mutui a tasso fisso con piano di ammortamento alla francese allegato al contratto. Invero - anche prescindendo dai recenti dati forniti da Banca d'Italia (Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1/2024) secondo cui i mutui a tasso fisso sono circa due terzi del totale -, sarà difficile in futuro ignorare alcuni ‘punti fermi' enunciati dalle Sezioni Unite riguardo all'ammortamento alla francese («Il Collegio reputa di doversi pronunciare … enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento «alla francese» standardizzati tradizionali»), la cui legittimità appare confermata, come già sostenuto dalla pressoché granitica giurisprudenza di merito nonché attestato, relativamente ai profili matematico-finanziari dell'ammortamento francese, dal Rapporto scientifico dell'Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali (AMASES) n. 2022/1: ‘Anatocismo nei piani di ammortamento standardizzati tradizionali'.

(Per eventuali ulteriori approfondimenti sulla tematica sia consentito rinviare a Fiorucci, Controversie bancarie. Casi e soluzioni giurisprudenziali, Milano, 2022, 302 ss.).

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