La delibera assembleare con oggetto incerto è nulla

11 Giugno 2024

La valutazione relativa alla determinatezza/indeterminatezza dell'oggetto di una delibera condominiale non può che basarsi esclusivamente su quanto risultante dal verbale che tale delibera contiene, per cui quest'ultimo deve rivelarsi di per sé “autosufficiente” nel senso che la volontà dell'assemblea non può essere integrata né tanto meno chiarita facendosi ricorso a altre fonti che non siano il verbale medesimo.

Tizio con atto di citazione notificato al Condominio deduceva di essere proprietario di un'unità immobiliare acquistata dal fallimento in liquidazione come da decreto di trasferimento emesso dal Tribunale e regolarmente trascritto. Tale immobile originariamente era destinato ad uso ufficio e, a seguito di cambio di destinazione d'uso, veniva destinato a garage.

In virtù della nuova destinazione, Tizio aveva provveduto a sostituire le preesistenti due porte di accesso con due portoni in legno di colore e tipo analoghi al portone.

Veniva convocata assemblea condominiale con la quale si deliberava di procedere nelle attività necessarie al ripristino del decoro del fabbricato atteso che erano state eseguite modifiche non preventivamente autorizzate, come previsto dal regolamento condominiale, che avevano creato alterazione al decoro; si autorizzava l'amministratore a procedere con ogni azione necessaria.

Il verbale assembleare veniva comunicato via e-mail all'attore, non presente in assemblea. A seguito del ricevimento della delibera Tizio impugnava la stessa chiedendo dichiararsi l'invalidità per nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della deliberazione adottata. Si costituiva il Condominio convenuto chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che le modifiche operate ai portoni da parte attrice erano da considerarsi lesive del decoro architettonico e conseguentemente condannarsi Tizio al ripristino dello status quo ante e alla rimessione in pristino degli originali portoni. La causa veniva discussa e decisa senza svolgimento di attività istruttoria.

Il Tribunale riteneva fondata la domanda proposta da parte attrice di accertamento della nullità della delibera condominiale impugnata per assoluta indeterminatezza dell'oggetto atteso che nella deliberazione non venivano in alcun modo specificate, né risultavano individuabili, quali fossero le modifiche non preventivamente autorizzate che alteravano il pregio estetico del palazzo; né si indicavano quali fossero le attività necessarie al ripristino del decoro architettonico.

La Suprema Corte, con sentenza a sezioni unite, ha precisato che l'assoluta incertezza e indeterminatezza dell'oggetto della delibera ne determina la nullità (Cass. sez. un. 14 aprile 2021 n. 9839).

La ratio di tale principio va individuata nella circostanza che il verbale rappresenta l'unica fonte di informazione e di prova in merito alle decisioni assunte dall'assemblea dei condomini ed è finalizzato a consentire un adeguato controllo, formale e sostanziale, in ordine alla validità e alla legittimità di quanto deciso dall'assemblea stessa, oltre a rappresentare l'unica fonte di conoscenza delle decisioni dell'assemblea da parte del condomino assente.

Con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dal Condominio convenuto, il Tribunale riteneva sussistere la legittimazione attiva dell'amministratore a proporre azione per la tutela del decoro architettonico dell'edificio a prescindere dalla relativa specifica autorizzazione assembleare, pertanto la detta domanda riconvenzionale veniva accolta.

Si riteneva, infatti, che non vi era dubbio che i portoni in legno installati dall'attore, a seguito della modifica di destinazione d'uso, alterassero il decoro architettonico dell'edificio condominiale; peraltro il giudicante affermava che costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio. A seguito dell'accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, il Tribunale ordinava la rimozione del portone con ripristino dell'infisso originario o di altro a quest'ultimo esteticamente uniforme.

In virtù dell'esito del giudizio venivano compensate le spese di lite.

In conclusione, veniva accolta sia la domanda principale che la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

(fonte: dirittoegiustizia.it)

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