Verifiche preliminari e questione pregiudiziale di rito relativa all’incompetenza per valore del giudiceFonte: Trib. Trento , 3 maggio 2024
11 Giugno 2024
Il giudice, visto l'art. 171-bis c.p.c., ritenuta fondata l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace formulata da parte opponente in atto di citazione, in quanto, vertendosi in materia di beni mobili, come si evince all'evidenza dal ricorso monitorio con cui si richiede «il pagamento del montaggio e del vitto e dell'alloggio per i montatori…» nonché «dei nylon per proteggere materiali e struttura…» per l'importo di € 8.700,00 e dalla fattura emessa dall'opposta per pari importo, competente a conoscere della controversia è il Giudice di Pace di Cles (TN) ai sensi del novellato art. 7, comma 1, c.p.c., secondo cui «Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice», accoglie l'eccezione di cui in premessa e, per l'effetto dichiara il Tribunale di Trento incompetente per valore in favore del Giudice di Pace di Cles; dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto; condanna parte opposta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte opponente; dispone che la causa venga riassunta avanti il giudice dichiarato competente entro il termine di tre mesi, di cui all'art. 50 c.p.c. |