Adempimento collaborativo: novità in Gazzetta Ufficiale

La Redazione
11 Giugno 2024

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2024, il decreto 29 aprile 2024 e il decreto 20 maggio 2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardanti il regime di adempimento collaborativo. 

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2024, due decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardanti il regime di adempimento collaborativo. 

Il decreto 29 aprile 2024 approva il codice di condotta finalizzato ad indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo. Gli impegni assunti vincolano i soggetti a partire dal periodo di imposta nel quale la richiesta di adesione al regime è trasmessa all'Agenzia delle Entrate. Si prevede un rinnovo tacito per gli anni successivi qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere in un regime di collaborazione.

I contribuenti già ammessi al regime sono tenuti a sottoscrivere il codice di condotta entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (vale a dire, entro il 5 ottobre 2024).

Viene precisato che in caso di approvazione di un nuovo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardante eventuali modifiche, integrazioni e sostituzioni del codice di condotta, i contribuenti e l'Agenzia delle Entrate avranno a disposizione 90 giorni dalla data di entrata in vigore del successivo decreto per sottoscrivere il nuovo codice.

Il decreto 20 maggio 2024 contiene alcune modifiche che sono state apportate al decreto 15 giugno 2016 in materia di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo.

Tra le novità più significative vi è, all'art. 9-bis del d.m. 15 giugno 2016, la previsione di un invito al contraddittorio da parte dell'Agenzia delle Entrate prima di notificare l'esito negativo dell'istanza di interpello o di qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio fiscale di cui all'art. 5 comma 2 lett. b) del d.lgs. 128/2015 (nuovo art. 9-ter del d.m. 15 giugno 2016). L'ufficio dovrà comunicare al contribuente che ha presentato l'istanza di interpello uno schema di risposta con la sintetica illustrazione della propria posizione, a cui il contribuente potrà rispondere a sua volta con proprie osservazioni in un termine non inferiore a 30 giorni. La comunicazione dello schema di risposta sospende di 60 giorni il termine previsto per la risposta all'istanza (45 giorni).

Si rimanda ai testi dei decreti per i dettagli.

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