Maggio 2024: esdebitazione, fallimento dell’incorporata, modifica della proposta concordataria

La Redazione
11 Giugno 2024

Questo mese si segnalano le pronunce della Corte di cassazione in tema di modifica della proposta di concordato e rinnovazione del consenso da parte dei creditori, sospensione delle rateazioni tributarie durante il concordato preventivo, datio in solutum e revocatoria ordinaria, danno per i creditori e dolo eventuale dei sindaci nella bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio delle somme prima distratte, fallimento della società incorporata, esdebitazione e soddisfazione “non irrisoria” dei creditori, responsabilità da direzione e coordinamento.

Modifica della proposta di concordato, i creditori devono essere informati della necessità di rinnovare il consenso

Cass. civ. sez. I, 6 maggio 2024, n.12137

Quando interviene la modifica della proposta di concordato i creditori che, in conformità di precise disposizioni impartite dai Commissari Giudiziali, abbiano espresso voto favorevole prima della modifica, devono ricevere appropriate ed aggiornate informazioni circa l'inefficacia del suffragio manifestato prima della modifica della proposta e circa la necessità di una rinnovazione della manifestazione del consenso alla nuova proposta. In caso di omesso avviso ed in assenza di ulteriore manifestazione di volontà dei creditori già votanti, gli organi della procedura non possono annullare i voti precedentemente espressi a favore del concordato e così deliberare sulla proposta, ma devono procedere alla rinnovazione delle operazioni di voto fornendo ai creditori precise informazioni circa l'inefficacia del loro suffragio.

Sospensione delle rateazioni tributarie durante il concordato preventivo

Cass. civ. sez. trib., 6 maggio 2024, n.12174

In pendenza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, la riscossione dei tributi sulla base di una rateazione in corso, prevista dall'art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997, è sospesa, non potendo il contribuente eseguire pagamenti al di fuori del concorso di tutti i creditori, senza che ciò comporti la decadenza dal beneficio e la irrogazione delle conseguenti sanzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato illegittimo il pieno recupero di sanzioni ed interessi a seguito della decadenza dalla rateazione per omesso versamento nei termini della terza rata, in pendenza della apertura della procedura di concordato preventivo).

Una vendita comportante una datio in solutum è assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria

Cass. civ. sez. II, 14 maggio 2024, (ud. 12 marzo 2024), n.13227

Una compravendita comportante una datio in solutum (attuata mediante la cessione di beni, con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto) costituisce una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è, quindi, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ai sensi dell'art. 66 l. fall. (determinando - al di là della possibile congruità del prezzo di vendita e dell'esistenza o meno di crediti opposti in compensazione - un mutamento qualitativo e di affidabilità del patrimonio del fallito), sottraendosi all'inefficacia in virtù dell'art. 2901 comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale.

Bancarotta fraudolenta e danno per i creditori

Cass. pen. sez. V, 21 maggio 2024 (ud. 26 gennaio 2024), n. 20096

1. Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, è irrilevante, sotto il profilo dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, l'assenza di un danno per i creditori

2. Perché i sindaci concorrano nel delitto di bancarotta fraudolenta, è necessario, infatti, che emergano puntuali elementi sintomatici, dimostrativi del fatto che l'omissione dei poteri di controllo e l'inadempimento dei poteri di vigilanza possano ricondursi ad una consapevole volontà di agire anche a costo – e dunque con dolo eventuale – di far derivare dall'omesso controllo la commissione di illiceità dolose da parte degli amministratori.

Rapporti fra bancarotta patrimoniale ed autoriciclaggio delle somme di denaro prima distratte

Cass. pen. sez. V, 21 maggio 2024 (ud. 12 aprile 2024), n.20152

La condotta distrattiva tramite la quale si commette il reato di bancarotta fraudolenta non può integrare anche il delitto di autoriciclaggio solo perché la distrazione è stata agita a favore di società operative. Ossia la circostanza dello “spostamento” illecito di risorse dalla società fallita ad altra impresa e quindi l'utilizzo di esse in attività imprenditoriali non può determinare automaticamente la doppia incriminazione tanto per il reato fallimentare tanto per quello codicistico. Infatti, nell'autoriciclaggio rileva il reimpiego nel circuito economico lecito di denaro di provenienza illecita. Ma di regola non è legittimo sovrapporre, sempre e comunque, la fattispecie dell'art. 216 l. fall. e quella prevista dall'art. 648-ter 1 c.p., per il solo fatto della reimmissione sul mercato lecito di quanto sottratto alla fallita a favore di alcuni soggetti giuridici.

Fallimento della società incorporata cancellata dal registro delle imprese

Cass. civ sez. I, 23 maggio 2024, n. 14414

In tema di fusione per incorporazione, la società incorporata, qualora insolvente, è assoggettabile a fallimento, ai sensi dell'art. 10 l. fall., entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese.

L'esdebitazione e la soddisfazione “non irrisoria” dei creditori

 Cass civ. sez. I, 30 maggio 2024, n.15155

Il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria. 

Responsabilità da direzione e coordinamento: la legittimazione spetta a creditori e soci

Cass. civ. sez. I, 30 maggio 2024, n. 15196

1. L'art. 2497 c.c. attribuisce la legittimazione all'esercizio dell'azione ivi prevista ai soci ed ai creditori della società soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento. La norma non prevede, per contro, la legittimazione ad agire della società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento, titolare del patrimonio direttamente danneggiato dalle condotte abusive della controllante. Essa, inoltre, attribuisce al curatore fallimentare la legittimazione all'esercizio della sola azione dei creditori sociali, non anche di quella sociale, né di quella dei soci, quest'ultimi mantenendo, come si è già riferito, la legittimazione ad agire nei confronti dell'ente che esercita la direzione anche in caso di fallimento della società eterodiretta.

2.  Tra le differenti ricostruzioni interpretative che hanno interessato l'art. 2467 c.c. nel testo precedente alle novità introdotte dal d.lgs. n. 14/2019 (quella che, privilegiando il dato letterale, qualifica l'azione attribuita al curatore come ripetizione dell'indebito e quella che, in una differente prospettiva, riconduce la regola ai principi del diritto concorsuale, configurandola alla stregua di un'azione revocatoria di carattere speciale, trattandosi di un'inefficacia ex lege del rimborso, supportata da una presunzione assoluta della scientia decotionis), è senz'altro preferibile quella che riconduce il rimedio ivi disciplinato ad una fattispecie di revocatoria speciale.

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