Detrazione o rimborso Iva con nesso di strumentalità all'attività d'impresa

La Redazione
13 Giugno 2024

Una società agricola impugnava un provvedimento di diniego emesso dall'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso formalizzata con il modello IVA 2021, per eccedenze d'imposta legate all'acquisto di beni ammortizzabili finalizzati alla costruzione di un impianto di trattamento reflui zootecnici su in terreno di altra proprietà e concesso in affitto con un contratto agrario della durata di 7 anni, prorogabile per ulteriori 8. L'ufficio motivava il provvedimento di diniego con un richiamo alla Risoluzione Ministeriale n. 179/05 a tenore della quale si trattava di spese incrementative su beni di terzi da inquadrare nella categoria degli oneri pluriennali non rimborsabili, esclusa la natura di beni ammortizzabili. Con il ricorso, la società eccepiva l'infondatezza del diniego e richiamava a conforto una sentenza delle Sezioni Unite del 13 marzo 2018, n. 11533 che ha riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA anche per lavori su beni immobili di proprietà di terzi purché sia sussistente il nesso di strumentalità con l’attività d’impresa.

Compete il diritto alla detrazione o al rimborso dell’Iva corrisposta per l'acquisto di beni strumentali all'attività di impresa essendo irrilevante che i relativi costi ammortizzabili siano stati sostenuti per opere eseguite su terreno concesso in comodato da terzi, non autonomamente funzionali o asportabili al termine del periodo contrattualmente stabilito. Può ritenersi ormai definitivamente superato il minoritario orientamento giurisprudenziale secondo il quale condizione per la detrazione era l’asportabilità dell’impianto al termine del contratto di godimento del bene del terzo sul quale esso è realizzato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.