Il riparto di competenza funzionale tra tribunale ordinario e sezione specializzata delle imprese

11 Giugno 2024

La risposta al quesito, prendendo le mosse da un caso pratico, affronta il tema del riparto di competenza tra tribunale ordinario e giudice "specializzato", dando conto di contrastanti pronunce della giurisprudenza.

La curatela attrice di s.r.l. richiede in via principale la nullità di un atto di conferimento, avente ad oggetto beni immobili, effettuato dalla s.r.l. in bonis in una s.n.c. con atto costituivo di quest’ultima. In via subordinata, la Curatela richiede la revocatoria ex art. 2901 c.c. Sussiste in tal caso competenza funzionale del tribunale sezione specializzata delle imprese?

Va premesso che, in effetti, la giurisprudenza recente sul tema è oscillante. 

Le Sezioni Unite, in sede di regolamento di competenza d'ufficio, hanno evidenziato le esigenze contrapposte da affrontare: non dilatare eccessivamente i tempi del processo e non ampliare i mezzi di impugnazione con i necessari meccanismi di riassunzione; a tal fine (sintetizzando qui il ragionamento, col rischio di omettere qualche passaggio) hanno enunciato i seguenti principi:

  • la specializzazione per materia non costituisce di per sé un indice sintomatico di diversità in termini di competenza tra ufficio ed ufficio, proprio per il riferimento al giudice altamente specializzato, rispondendo la specializzazione all'esigenza di una migliore organizzazione e qualità della risposta di giustizia, che non è connaturata al profilo della competenza, di talché non rileva, ai fini che qui interessano, l'indicazione di cui al d.lgs. n. 168/2003, art. 2 comma 1;
  • nell'impianto complessivo del d.lgs. n. 168/2003, nella formulazione che qui interessa, non è sostenibile l'interpretazione che voglia attribuire valenza dirimente ai rilievi di carattere letterale, per l'uso spesso atecnico e quindi improprio dei termini "competenza", "assegnazione", "trattazione", tanto più ove si consideri che solo nella rubrica dell'art. 2 del d.l. n. 1/2012, convertito nella l. n. 27/2012, è indicato il "Tribunale delle Imprese", che potrebbe far pensare ad un organo giurisdizionale munito di competenza propria;
  • di spessore è la considerazione, già fatta propria nella pronuncia Cass. civ. sez. VI, 23 ottobre 2017, n. 25059, che il legislatore – che con l'istituzione del giudice unico, con l'accorpamento delle preture e dei tribunali, ha inteso chiaramente ridurre le questioni di competenza – ove avesse voluto davvero creare uffici autonomi e distinti, in aperta controtendenza rispetto alla politica legislativa adottata, avrebbe scelto una formula univoca e chiara in tal senso, quale "tribunale per le imprese", ma non già l'espressione "sezione specializzata", che di per sé rimanda ad articolazioni all'interno dello stesso ufficio giudiziario;
  • infine, non può sottacersi il possibile uso strumentale del regolamento di competenza, con l'allungamento dei tempi del processo, ove si qualifichi sempre in termini di competenza il rapporto tra la sezione ordinaria e quella specializzata, e il sostanziale contrasto con l'intenzione del legislatore di ridurre le questioni di competenza, in un'ottica del processo reso così più fluido e meno soggetto a delle stasi procedimentali;
  • ciò posto, ed escluso il profilo della competenza nel caso del rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata presenti nello stesso ufficio giudiziario (mentre si pone la questione di competenza in senso proprio nel caso in cui la controversia spettante alla sezione specializzata sia stata promossa davanti al tribunale diverso da quello ove è istituita la sezione specializzata), deve ritenersi che nel caso di controversia iscritta al ruolo ordinario e che arrivi ad una sezione ordinaria, e viceversa, la spettanza della trattazione del fascicolo dovrà essere risolta in via interna, con i normali strumenti previsti nel caso di errata assegnazione tabellare (Cass. civ. sez. un., 23 luglio 2019, n.19882).

In particolare, per quanto concerne l'azione revocatoria ex artt. 2901 c.c. e 66 l. fall. (oggi art. 165CCII) di un atto di scissione, la recente Cass. civ. sez. I, 9 agosto 2023, n. 24237 ha rimesso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la seguente questione: se l'azione revocatoria, esperita ai sensi dell'art. 2901 c.c. o 66 l. fall., nei confronti di un atto di scissione societaria sia da ricomprendere nelle cause e procedimenti  “relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario”, di cui alla lett. a) del secondo comma dell'art. 3 d.lgs. n. 168/2003, per i quali è stabilita la competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, o se dette domande, non rientrando nell'ambito di applicazione della norma citata, siano soggette alla disciplina ordinaria sul riparto di competenze.

Nell'attesa della pronuncia dell'Alto Consesso, la prima sezione non ha aderito al più recente orientamento (inaugurato da Cass. civ. sez. VI, 5 febbraio 2020, n. 2754 e, da ultimo, Cass. civ. sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 35590), secondo il quale l'azione, interessando direttamente l'eventuale modifica ed estinzione dell'assetto delle società coinvolte, rientrerebbe tra le materie oggetto della competenza delle sezioni specializzate. Al fine di individuare la competenza di quest'ultime non rileva che la fonte della pretesa tragga origine dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status socii (Cass. civ. sez. VI, 18 ottobre 2020, n. 22149; 20 marzo 2018, n. 6882; 4 aprile 2017, n. 8738).

Infatti Cassazione civile sez. VI, 8 maggio 2020, n. 8661 (e altre analoghe), hanno affermato che "L'azione revocatoria che riguardi l'atto di vendita di quote societarie rientra nella competenza del tribunale ordinario e non della sezione specializzata in materia di impresa, atteso che tale azione non comporta conseguenze sulla titolarità delle quote contese né sui diritti connessi, ma può produrre, ove accolta, soltanto l'inefficacia del trasferimento nei confronti di chi agisce, non alterando, per il resto, la situazione proprietaria né l'assetto della società, che non è coinvolta direttamente". E la revocatoria di una scissione non ha natura e oggetto differenti dalla cessione di quote.

Sulla base di un siffatto ragionamento decisorio, anche l'azione revocatoria dell'atto di conferimento di beni immobili in un'altra società non dovrebbe ricevere un diverso trattamento, atteso che la funzione dell'azione de qua resta sempre quella di strumento per la conservazione della garanzia patrimoniale del creditore (e non di ottenere modifiche dell'assetto societario, che giustificherebbe la competenza delle sezioni specializzate).

Quanto, invece, alla eventuale prevalenza del foro fallimentare ai sensi dell'art. 24 l. fall. (ora si v., però, il parzialmente differente art. 124 CCII), con riferimento alla domanda subordinata ex art. 66 l. fall. rispetto a quella principale di nullità, è opportuno rammentare, con Cass. civ. sez. un., 26 aprile 2017, n. 10233, che è la domanda principale a determinare la giurisdizione - e altrettanto dovrebbe valere per le questioni di competenza, fermo il discorso appena esposto sulle sezioni specializzate.

Ma da avvocato mi permetto di osservare che la domanda di nullità di un conferimento dovrebbe essere proposta solamente in casi estremi, di assoluta evidenza dei profili di nullità (come li ha riscontrati il tribunale di Roma, sezione imprese, con sentenza del 27 gennaio 2020, in un'operazione di conferimento di azienda in una costituenda nuova società, ritenendo che l'atto implicasse una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, con conseguente nullità dell'operazione in quanto estranea ai poteri di rappresentanza dell'organo amministrativo).

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