L’attivo nello scenario liquidatorio come parametro di calcolo del valore di liquidazione

La Redazione
12 Giugno 2024

Il Tribunale di Monza, pronunciandosi su un ricorso per l’apertura di un concordato preventivo ex art. 40 c.c.i.i., ha espresso alcuni principi in tema di controllo del giudice nella fase di apertura del concordato e di criteri per il calcolo del valore di liquidazione.

Il controllo del giudice in fase di apertura della procedura concordataria:

“Ai sensi dell'art. 47 comma 1, lett. b), c.c.i.i. il Tribunale deve verificare – trattandosi di concordato in continuità aziendale – la ritualità della Proposta e se il Piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, dovendosi osservare al riguardo che – pur tenendo conto che il Codice della Crisi sembra concentrare le verifiche nella fase di omologazione (v. art. 112 c.c.i.i.) – non può tuttavia trascurarsi che, già in fase di apertura, appare opportuno compiere gli accertamenti necessari in punto condizioni di legittimità della proposta, controllando il rispetto dell'ordine delle prelazioni, delle norme relative alla formazione delle classi, l'assicurazione a ciascuno dei creditori di un'utilità economicamente rilevante, al fine di evitare la diffusione di forme di abuso dello strumento concordatario in continuità in danno dei creditori e dell'economia nel suo complesso.

Pertanto, sebbene il giudizio si arresti alla ritualità della proposta, da intendersi come controllo di mera legittimità e ciò perché, in aderenza alle prescrizioni della dir. n. 2019/1023, il legislatore ha voluto privilegiare le proposte di concordato che, almeno in astratto, conservano il valore dell'impresa, tuttavia, al fine di evitare l'apertura di procedimenti che appaiono sin da subito irrealizzabili, sebbene non si faccia luogo ad un giudizio di fattibilità del Piano, la domanda deve ritenersi inammissibile se il Piano sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”.

Valore di liquidazione :

“Il codice della crisi non specifica come individuare il valore di liquidazione. Questo Collegio ritiene plausibile che il parametro di riferimento sia quello dell'attivo, comprensivo di tutti i beni, diritti ed azioni (incluse azioni di responsabilità e revocatorie) che si potrebbe avere in caso di liquidazione giudiziale (cfr. Tribunale Roma, 24 ottobre 2023) da aprirsi il giorno stesso di presentazione della domanda di concordato. Per individuare l'attivo astrattamente distribuibile ai creditori, dovrà tenersi conto di tutte le passività prededotte, quantomeno quelle di sicura maturazione in sede di liquidazione giudiziale”.

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