Il mutamento del rito da ordinario a semplificato
12 Giugno 2024
Bisogna innanzitutto osservare che l'art. 183-bis c.p.c., che prevede la possibilità del passaggio dal rito ordinario a quello semplificato, in realtà presuppone che ci siano già state le memorie ex art. 171-ter c.p.c. e che la decisione del giudice venga presa, sentite le parti, durante l'udienza di trattazione: “All'udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applica il comma quinto dell'articolo 281-duodecies.”. Anche l'art. 171-bis c.p.c. prevede che la questione riguardante i presupposti per procedere con il rito semplificato sia trattata dalle parti nelle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c. Quindi, proprio l'art. 183-bis c.p.c., prevede la necessaria audizione delle parti e il 171-bis non consente al giudice, pur nell'ottica della riforma, di ampliarne i limiti fino a giungere ad un mutamento del rito, prevedendo, al contrario, che la questione venga trattata in sede di memorie ex art. 171-ter c.p.c. Se così non fosse si incorrerebbe anche nella palese violazione del principio del contradittorio, rinforzato proprio dal novellato articolo 101 c.p.c., tale da non permettere un'interpretazione così estensiva dell'art. 171-bis c.p.c. Vero è che si assiste, soprattutto nella pratica tribunalizia, ad una dilatazione, non sempre condivisibile, della portata dell'art. 171-bis c.p.c. nell'ottica di uno snellimento e di una razionalizzazione del processo che però, a parere di chi scrive, non dovrebbe mai travalicare i limiti ben precisi posti dal legislatore con la riforma dettata dal d.lgs. n. 149/2022. |