La concessione delle misure protettive nel concordato semplificato

13 Giugno 2024

La pronuncia in commento rappresenta un primo orientamento, minoritario, che nega l'applicabilità dell'art. 54 c.c.i.i. ("Misure cautelari e protettive") all'istituto del concordato semplificato.

Massima

Le norme in tema di concordato semplificato (artt. 25-sexies e 25-septies c.c.i.i.) non prevedono la possibilità di emettere misure protettive nell'ambito di tale procedimento. Tale mancata previsione, in uno alla loro peculiare disciplina, che comporta una rilevante compressione dei diritti dei creditori caratterizzandole come provvedimenti eccezionali, non consente di ritenere che le misure protettive siano istituto generale, applicabile ad ogni percorso di ristrutturazione, anche al di fuori dei casi in cui sono espressamente previste.

Il caso

Una s.r.l. ha depositato un ricorso ex art. 25-sexies c.c.i.i. al fine dell'omologa di un concordato semplificato per cessione dei beni. Unitamente, ha depositato il piano di liquidazione e i documenti richiesti ex art. 39 c.c.i.i. Con il ricorso introduttivo ha, inoltre, chiesto di disporre ex art. 54 c.c.i.i. le misure protettive del patrimonio della società. Il Collegio torinese non ha concesso le misure richieste, ritenendo che esse, comportando una rilevante compressione dei diritti dei creditori, siano da ritenere provvedimenti eccezionali, previsti per ipotesi particolari e che, quindi, non siano applicabili ad ogni percorso di ristrutturazione, anche al di fuori dei casi di espressa previsione normativa. Con il medesimo provvedimento il tribunale ha ritenuto che la lacuna normativa non possa essere colmata in via analogica, data la peculiarità dell'istituto del concordato semplificato, che non potrebbe ricondursi al concordato preventivo e la cui disciplina sarebbe oltretutto incompatibile con la funzione delle misure protettive.

La questione

La pronuncia in commento rappresenta un primo orientamento, minoritario, su un tema di notevole interesse: la controversa applicabilità dell'art. 54 c.c.i.i. all'istituto del concordato semplificato la cui disciplina non prevede espressamente la possibilità di ottenere la concessione delle misure protettive. Esse, invero, sono riservate dal codice della crisi alla liquidazione giudiziale, al concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione e al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.

L'interesse alla soluzione del caso concreto nasce dal fatto che le misure protettive costituiscono uno strumento utile, a volte necessario, per preservare il buon esito delle trattative con il ceto creditorio, sì che la loro negazione, in riferimento al concordato semplificato, può certamente influire sul buon esito della regolazione della crisi.

Va ricordato, infatti, che il concordato semplificato di cui all'art. 25-sexies c.c.i.i., benché liquidatorio, è uno degli strumenti di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, e la circostanza che non sia prevista una votazione da parte dei creditori, ma solo la possibilità di opporsi all'omologazione, non dovrebbe costituire un limite, essendo comunque assicurato un rimedio. Tanto a tacere della circostanza che l'art. 25-sexies prevede, al comma 3, l'acquisizione del parere dell'esperto, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, e la nomina di un ausiliario.

La soluzione giuridica

Il Collegio del tribunale di Torino, con il provvedimento in esame, ha negato che le misure protettive siano istituto generale, applicabile ad ogni percorso di ristrutturazione, anche al di fuori dei casi in cui sono espressamente previste. La decisione sembra per il momento minoritaria (anche se vi aderisce Trib. Avellino 23 marzo 2023, decr.) essendosi la giurisprudenza di merito orientata sinora, in prevalenza, nel senso di ritenere che esse possano essere concesse all'impresa che abbia presentato istanza di omologazione del concordato semplificato. La ratio dell'orientamento predominante è da rinvenire nella considerazione che le misure protettive sono connaturate e funzionali a tutti procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, tra cui rientra anche il concordato semplificato ai sensi dell'art. 2, lett. m-bis), c.c.i.i. (così ha disposto il tribunale di Trieste con il decreto dell'8 settembre 2023). Invero, sebbene il concordato semplificato non sia espressamente menzionato dall'art. 54 comma 1, c.c.i.i. fra le procedure nell'ambito delle quali tali misure possono essere ammesse, la giurisprudenza di merito ha appunto osservato che tale procedura rientra tra gli strumenti di regolazione della crisi ex art. 2, lett. m-bis), c.c.i.i. Del resto, si è detto, trova applicazione il procedimento unitario disciplinato dall'art. 40 c.c.i.i. e il richiamo contenuto dall'art 54, comma 2, c.c.i.i. alla “domanda di cui all'art. 40” è riferibile anche a quella di concordato semplificato (così Trib. Vicenza 18 agosto 2023, decr.) Anche il Tribunale di Padova ha, recentemente, aderito a tale orientamento, reputando condivisibile la tesi che ritiene di permettere la concessione delle misure nonostante la mancata previsione espressa e il dato positivo non univoco. Tanto sulla base della possibilità di ricondurre, in ogni caso, il concordato semplificato alla nozione di strumenti di regolazione della crisi, ai quali risultano applicabili le misure previste dagli artt. 54 e 55 c.c.i.i. (Trib. Padova 12 ottobre 2023, decr.).

Osservazioni

In termini generali, le misure protettive vengono definite dall'art. 2 comma 1, lett. p), CCII  come le “misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”. Ebbene, il concordato semplificato rientra senz'altro nella nozione di "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza" dettata all'art. 2, lett. m-bis), CCII Si tratta, infatti, di una procedura volta alla liquidazione del patrimonio che segue la composizione negoziata della crisi. Di questo dà atto la giurisprudenza maggioritaria di merito. 

La chiave di lettura, invero, è il fatto che il concordato semplificato segua la composizione negoziata e nulla osta a che le misure protettive ottenute in quella sede possano essere nuovamente domandate con la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, tra i quali rientra, come detto, anche il concordato semplificato.

Né sembra esservi incompatibilità tra le misure protettive e la disciplina del concordato semplificato per il fatto che in questo non sarebbero presenti trattative da tutelare attraverso le misure protettive. La definizione di misure protettive è ampia e comprende le misure funzionali al buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi, sin dalla fase dalle trattative. Le misure protettive, pertanto, non sono funzionali alla sola tutela delle trattative, ma possono risultare strumentali rispetto a ogni altra iniziativa del debitore che appaia meritevole di tutela, anche nell'ambito del concordato semplificato.

Occorre poi rammentare che l'istituto delle misure protettive pare riflettere i principi espressi dalla direttiva Insolvency nel Considerando n. 32, in base al quale “un debitore dovrebbe poter beneficiare di una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali, sia essa concessa da un'autorità̀ giudiziaria o amministrativa oppure per legge allo scopo di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione, così da poter continuare a operare o almeno mantenere il valore della sua massa fallimentare durante le trattative. Ove previsto dal diritto nazionale, la sospensione dovrebbe essere possibile anche a beneficio dei terzi garanti, fra cui fideiussori e prestatori di garanzie reali. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter disporre che le autorità̀ giudiziarie o amministrative abbiano la facoltà̀ di rifiutare la concessione di una sospensione delle azioni esecutive individuali qualora tale sospensione non sia necessaria o non soddisfi l'obiettivo di agevolare le trattative. Tra i motivi di rifiuto potrebbero figurare la mancanza di sostegno da parte della maggioranza richiesta dei creditori o, se previsto dal diritto nazionale, l'effettiva incapacità̀ del debitore di pagare i debiti in scadenza”.

Resta però da stabilire se il riferimento del suddetto Considerando al solo scopo di agevolare le trattative sia utile o meno a far ritenere che, anche ove trattative manchino, le misure protettive siano ugualmente invocabili e concedibili.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.