La questione sottoposta al giudice riveste una notevole importanza sistematica, in quanto coinvolge non tanto quella della compromettibilità delle controversie (che, come è noto, è esclusa solo nel caso in cui la causa abbia per oggetto diritti indisponibili), quanto il diverso problema della compatibilità del giudizio arbitrale con i procedimenti sommari incardinabili solo dinanzi al giudice ordinario.
È discusso infatti se l'esistenza di un patto compromissorio sottragga al giudice ordinario la competenza di emanare tali provvedimenti o se invece tale competenza rimanga intatta, stante la competenza funzionale ed inderogabile del giudice ordinario, per cui il patto compromissorio sarebbe idoneo solo a deferire agli arbitri la fase procedimentale successiva alla pronuncia del provvedimento speciale.
Con riguardo ai procedimenti speciali di licenza per convalida di sfratto o di licenza per finita locazione e di sfratto per morosità, previsti dagli artt. 657 e 658 in giurisprudenza si è affermato che: 1) il procedimento di convalida è un procedimento sommario attribuito alla competenza funzionale e inderogabile del giudice ordinario (Cass. civ. 31 luglio 2006, n. 17424); 2) innanzi agli arbitri non è proponibile tale procedimento – attesi gli «effetti coercitivi» del relativo provvedimento (Cass. civ. 16 gennaio 1991, n. 387) – che assurge a «controversia non deferibile agli arbitri» (Trib. Salerno 4 maggio 2007); 3) tuttavia, il suddetto procedimento si chiude o con la convalida (a seguito della mancata opposizione) ovvero con l'ordinanza provvisoria di rilascio (per il caso di opposizione non sorretta da gravi motivi) anche nell'ipotesi in cui venga eccepita la sussistenza del compromesso (Trib. Modena 19 marzo 2007). Il giudice può dunque, nonostante la proposizione dell'opposizione, concludere la fase sommaria con un provvedimento anticipatorio della decisione di merito a cognizione piena; esaurita la fase sommaria, il giudice, in caso di eccezione di compromesso, deve definire il processo innanzi a sé con una declinatoria a contenuto processuale mentre il giudizio prosegue, su iniziativa delle parti, non già davanti al giudice ordinario, ma innanzi agli arbitri individuati dalla clausola compromissoria (Cass. civ. 23 giugno 1995, n. 7127).
In senso contrario la dottrina più recente, in aperto contrasto con quella più risalente (Satta, Commentario al codice di procedura civile, IV, 2, Milano, 1971, sub art. 808, 217 ss., spec. 234; Punzi, Disegno sistematico dell'arbitrato, Milano, 2012, I, 404 e nt. 259) ha osservato come per effetto della convenzione arbitrale le parti hanno volontariamente rinunciano alla giurisdizione statuale per affidarsi ai giudici privati. Salvo che vi sia una diversa volontà, la scelta dell'arbitrato dovrebbe quindi comportare l'impossibilità di fruire pure dei procedimenti sommari tipici della giurisdizione (Tedoldi, Problemi di giurisdizione e di competenza, in Tedoldi (a cura di), Il procedimento per convalida di sfratto, Bologna, 2009, 112; Trisorio Liuzzi, Tutela giurisdizionale delle locazioni, Napoli, 2006, 306; Frasca, Il procedimento per convalida di sfratto, Torino, 2001, 144; Di Marzio, Di Mauro, Il processo locatizio. Dalla formazione all'esecuzione del titolo, Milano 2007, 447).
Peraltro, se è vero che il nuovo art. 818 c.p.c. ha attribuito un generale potere cautelare agli arbitri rituali solo previo espressa volontà delle parti, manifestata nel compromesso o in un atto scritto successivo ad esso, è del pari vero che con il riconoscimento del generale potere cautelare in capo agli arbitri cade il tradizionale argomento che vuole ammissibile il procedimento sommario innanzi al giudice ordinario – pur a fronte di una convenzione di arbitrato – a causa della strutturale incompatibilità di tale procedimento con quello arbitrale, aprendosi interessanti prospettive per l'adozione dei provvedimenti sommari all'interno dell'arbitrato.
Peraltro, anche laddove si ritenesse il procedimento di convalida (e di ingiunzione) incompatibile con l'arbitrato, il c.d. «vuoto di tutela» che in tal modo emergerebbe sarebbe nient'altro che il frutto di una libera scelta delle parti che hanno preferito la via arbitrale e non andrebbe pertanto in alcun modo colmato attraverso l'utilizzo dei procedimenti sommari innanzi ai giudici.
Primo orientamento |
Secondo orientamento |
I procedimenti speciali di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione e di sfratto per morosità, previsti dagli artt. 657 e 658 c.p.c. appartengono alla competenza funzionale del Tribunale, limitatamente alla prima fase a cognizione sommaria, non sussistendo invece alcuna preclusione a che nella fase successiva a cognizione piena la causa sia decisa nel merito da arbitri (v. da ultimo, Cass. civ. 13 giugno 1995, n. 7127).
Tale indirizzo trova la sua ratio nella peculiarità del procedimento sommario di cui trattasi e nella possibilità di conseguire con esso un titolo provvisorio di rilascio, immediatamente esecutivo, secondo uno schema legale tipico che sembra incompatibile con la possibilità di una eccezione, in quella sede, relativa alla sussistenza di un valido compromesso (Cass. civ. 31 luglio 2006, n. 17424).
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In tema di arbitrato, l'art. 806 c.p.c. pone la regola della generale arbitrabilità di ogni controversia, derogando espressamente solo per le controversie previste dagli artt. 409 e 422 dello stesso codice, per le questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e per quelle relative a diritti indisponibili. Tale eccezione non può invece prospettarsi, in via generale, per le controversie riservate alla competenza per territorio inderogabile, non rilevando che tale competenza sia talvolta definita "funzionale", giacché tale definizione non si riferisce alla inderogabilità della funzione del giudice, ma alla volontà del legislatore di assicurare, per la specifica materia considerata, la rigidità del criterio di distribuzione della competenza tra i diversi giudici del medesimo settore giudiziario (Cass. civ. 23 febbraio 2006, n. 3989).
In presenza di una clausola arbitrale validamente inserita dalle parti in un contratto di locazione, il Pretore non può pronunciarsi in materia di convalida di sfratto per finita locazione o morosità (Pret. Roma, 18 luglio 1996).
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