Responsabilità dell’appaltatore per il ritardo dovuto a una causa a lui non imputabile
18 Giugno 2024
Il contratto di appalto rappresenta uno strumento fondamentale nel panorama giuridico e commerciale e disciplina le dinamiche e le responsabilità tra le parti coinvolte nell'esecuzione di opere o servizi. La definizione di tale contratto è rintracciabile nell'art. 1655 c.c., che ne individua gli elementi essenziali. In primo luogo, il contratto di appalto si configura come un accordo mediante il quale una delle parti, comunemente denominata appaltatore, assume l'obbligo di realizzare un'opera o di fornire un servizio. Questo impegno è caratterizzato dall'utilizzo di mezzi propri, con una gestione a proprio rischio, e dall'assunzione dell'obbligo del risultato. In cambio dell'esecuzione dell'opera o del servizio, l'appaltatore riceve un corrispettivo in denaro dalla controparte. È importante notare che il contratto di appalto si distingue dal contratto d'opera, poiché l'appaltatore non è tenuto a eseguire personalmente l'attività, ma può avvalersi della propria organizzazione. Com'è noto, il contratto di appalto può avere come oggetto la realizzazione di opere o la prestazione di servizi ed è caratterizzato da diverse peculiarità; è un contratto ad esecuzione prolungata e l'appaltatore è tenuto a completare l'opera entro i termini concordati. Il corrispettivo viene di norma maturato al termine dell'opera e del collaudo, salvo diversa pattuizione tra le parti. Inoltre, il contratto di appalto può essere stipulato oralmente, anche se la forma scritta è preferibile, specialmente per evitare controversie future. Le opere da realizzare devono essere specificate nel contratto, mentre il corrispettivo e la durata possono essere determinati successivamente. Nel caso di inadempimento dell'appaltatore, il committente ha il diritto di ricorrere ai rimedi risolutori previsti all'art. 1453 e s. c.c. In particolare, il committente può richiedere la risoluzione per inadempimento o, alternativamente, l'adempimento del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Tuttavia, la natura indivisibile della prestazione dell'appaltatore implica che anche un inadempimento parziale corrisponde a un inadempimento totale. Nel caso di specie, Tizio, in qualità di imprenditore edile, stipulava un contratto di appalto con Mevia, ma la consegna del bene terminato, a causa di circostanze manifestatesi nel corso della ristrutturazione, subiva un ritardo rispetto alla data di scadenza originariamente pattuita nel contratto. Tuttavia, il ritardo nei lavori si realizzava per una causa non imputabile all'appaltatore, ossia per un'alluvione estiva che si abbatteva sull'immobile e che comportava l'impossibilità di ultimare l'opera nei tempi stabiliti. Ai sensi dell'art. 1256 c.c. «L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla». I lavori di appalto venivano dunque bloccati temporaneamente a causa del maltempo e dei danni conseguenti e, applicando l'art. 1256 c. 2 c.c., il debitore (rectius, l'appaltatore) non può essere ritenuto responsabile del ritardo dell'adempimento. In aggiunta, un ritardo di un mese e mezzo, a meno di specifiche disposizioni contrattuali diverse, non giustifica il venir meno dell'interesse del committente a ricevere l'opera compiuta. Alla luce di queste considerazioni, qualora la causa del ritardo nella consegna dell'immobile sia proprio l'alluvione, Mevia non avrà diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento imputabile a Tizio. Al contrario, Tizio sarà tutelato e non sarà tenuto a risarcire i danni riportati dalla committente. |