Ristrutturazione dei debiti: ammissibile il piano di durata pari a 13 anni

La Redazione
17 Giugno 2024

Deve ritenersi ammissibile il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore avente durata di tredici anni, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento, la congruità dell’importo delle singole rate previste e la consistenza economica della proposta nel suo insieme.

Due ricorrenti hanno depositato il ricorso e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. c.c.i.i.

La particolarità del piano depositato sta nella previsione di una durata complessiva di tredici anni e un mese, corrispondenti a 167 rate mensili da € 500,00 ciascuna.

Proprio in ordine alla considerevole durata del piano, il tribunale pugliese – atteso che né la l. n. 3/2012 né il codice della crisi contengono indicazioni riguardo alla durata delle procedure di composizione della crisi – si rifà a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2019, n. 27544) secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della l. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio, non potendosi “aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore”. Principio ispiratore delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è, infatti, quello della “seconda chance” per il consumatore che si distingua per meritevolezza e che non abbia causato il proprio dissesto con malafede in modo fraudolento.

Nel caso di specie, dunque, il piano viene ritenuto ammissibile pur se di durata considerevole, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento, la congruità dell'importo delle singole rate previste e la consistenza economica della proposta nel suo insieme.

Si segnala, per un precedente, Trib. Treviso 9 novembre 2023, est. Uliana, che aveva ritenuto ammissibile un piano di ristrutturazione avente una durata di nove anni.

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