I motivi di impugnazione orientano la «vocatio in ius»

La Redazione
19 Giugno 2024

Una società in liquidazione impugnava una comunicazione di iscrizione ipotecaria e le prodromiche cartelle esattoriali eccependone il difetto di notifica e l'avvenuta prescrizione dei crediti in esse contenuti. I giudici di prime cure rigettavano il ricorso ritenendo corretta la procedura di notificazione eseguita a mezzo pec dall’agente della riscossione, perfezionatasi secondo il rito dell’irreperibilità telematica che avviene mediante il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere S.C.p.A. e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni. Tale procedura prevede, altresì, che l’Ufficio notificante dia notizia al contribuente dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il primo Giudice dichiarava, inoltre, il difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore. Con l'appello, la società contestava, fra le altre cose, la ritenuta carenza di legittimazione dell'Agenzia delle Entrate richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che consente al contribuente di evocare in giudizio indifferentemente l’Ente impositore o l’Agente della Riscossione. I giudici del "riesame" hanno confermato il difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore.

È facoltà del contribuente proporre indifferentemente ricorso nei confronti dell'ente impositore e/o dell'agente della riscossione, il quale sarà poi onerato della denuntiatio litis: tale facoltà, tuttavia, riguarda i casi di impugnazione delle cartelle esattoriali per vizi che riguardano anche l'ente impositore. In questi casi, e solo in questi, il contribuente non è onerato della ricerca del corretto destinatario del ricorso ed è invece il concessionario della riscossione a doversi preoccupare dell'eventuale chiamata in causa.

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