Ristrutturazione trasversale: necessaria la maggioranza delle classi (ma non secondo il correttivo)
18 Giugno 2024
Il tribunale di Lecce si è espresso in tema di omologa del concordato preventivo in continuità aziendale pur in mancanza della unanimità delle classi prescritta dal comma 1 dell'art. 112 c.c.i.i. Ritiene infatti il giudice pugliese che la lettera d) del secondo comma del menzionato articolo contempla due ipotesi, per entrambe delle quali è richiesta l'approvazione della maggioranza. La locuzione “in mancanza” andrebbe infatti letta soltanto con riferimento alla seconda specifica condizione richiesta – ovvero il fatto che una delle classi sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione – e non anche con riferimento alla precondizione necessaria rappresentata dalla maggioranza favorevole delle classi votanti. In sostanza, la norma va letta come se affermasse: “la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure - in mancanza di classi formate da creditori titolari di diritti di prelazione se la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”. Si segnala, tuttavia, sul punto, che la bozza di decreto correttivo al codice della crisi recentemente approvata in prima lettura dal Consiglio dei ministri modifica proprio l'art. 112 comma 2, introducendo una nuova lettera d), come di seguito: “d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”. Si veda Terzo correttivo al codice della crisi: approvato il decreto “in esame preliminare”, 12 giugno 2024. |