Schema di decreto correttivo alla riforma Cartabia: le novità sul giudizio davanti al giudice di pace

19 Giugno 2024

In attuazione dei principi di legge delega il legislatore delegato del 2022 ha riscritto il giudizio davanti al giudice di pace con la modifica di quasi tutte le norme che lo riguardano (artt. 316,317,318,319,320 e 321 c.p.c.).

Inquadramento

Diverse modifiche sono state apportate dalla riforma del processo civile, entrata in vigore con il d.lgs. n. 149/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022, al procedimento davanti al giudice di pace. In particolare, in attuazione dei principi di legge delega (art. 7) il legislatore delegato del 2022 ha riscritto il giudizio davanti al giudice di pace con la modifica di quasi tutte le norme che lo riguardano (artt. 316,317,318,319,320 e 321 c.p.c.). La modifica di maggiore rilevanza è che per questo giudizio, a partire dall'entrata in vigore della riforma, sono divenute applicabili le forme del procedimento semplificato di cognizione. In particolare, la domanda è proposta con ricorso e non più con atto di citazione, alla prima udienza il giudice di pace è obbligato ad osservare la norma dell'art. 281-duodecies c.p.c. che prevede che si provveda all'istruttoria necessaria o che la causa venga trattenuta in decisione, ferma restando la necessità di procedere al tentativo di conciliazione delle parti. Infine, quanto al modello decisorio, esso è stato assimilato a quello previsto per la decisione a seguito di discussione orale davanti al tribunale in composizione monocratica. Non ultimo, si è previsto che anche per il giudice di pace trovino applicazione le disposizioni relative al processo civile telematico.

Adesso lo Schema di decreto correttivo recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 149/2022, incide nuovamente sul procedimento davanti al giudice di pace, in una con le proposte modifiche al procedimento semplificato di cognizione.

La disciplina del procedimento davanti al giudice di pace come modificata dalla Riforma Cartabia

In particolare, quanto alla forma della domanda, si prevede che davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili e non derogate dalle disposizioni specifiche dettate per il giudizio davanti al giudice non togato.

La domanda si può proporre anche verbalmente e di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato insieme al decreto di cui all'art. 318 c.p.c. ossia al decreto con cui il giudice di pace fissa l'udienza di comparizione delle parti. Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da una persona munita di mandato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare la parte comprende sempre anche quello a transigere e a conciliare la causa. Il contenuto della domanda è regolato dall'art. 318 c.p.c. secondo cui la domanda si propone con ricorso sottoscritto a norma dell'art. 125 c.p.c. che deve contenere, oltre all'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto.

Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma dell'art. 281-undecies, comma 2, c.p.c. La costituzione delle parti è invece disciplinata dall'art. 319 c.p.c. che dispone che l'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all'art. 316 c.p.c., insieme con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione e con la relazione di notificazione e, ove occorra, la procura.

Il convenuto invece si costituisce tramite deposito della comparsa di risposta e, ove occorra, della procura.

Per quanto riguarda la trattazione della causa a norma dell'art. 320 c.p.c. l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione sono necessari e da compiere nella prima udienza di trattazione. Nel processo davanti al giudice di pace l'interrogatorio libero assume enorme rilevanza perché l'unica scrittura preparatoria necessaria alla fase di trattazione è il ricorso: durante l'interrogatorio libero si possono così acquisire gli elementi processuali rilevanti ai fini della decisione.

Se la conciliazione riesce viene redatto processo verbale a norma dell'art. 185 c.p.c., ultimo comma. Se, invece, la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede a norma dell'art. 281-duodecies,  commi 2, 3 e 4, c.p.c., e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione. In particolare l'art. 281-duodecies c.p.c. cui la norma dell'art. 320 c.p.c. rinvia dispone che alla prima udienza:

2) l'attore può chiedere di esser autorizzato a chiamare in causa un terzo se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo.

3) Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti;

4) se richiesto e se sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a 20 giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti e un ulteriore termine non superiore a 10 giorni per replicare e dedurre prova contraria.

In questa sede il giudice di pace ha l'obbligo di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio nelle controversie che ex art. 113 secondo comma devono essere decise in via equitativa. La regola di tale decisione infatti deve essere resa nota alle parti proprio in questa sede, in modo che esse possano articolare le loro deduzioni e richieste istruttorie in modo coerente con quella regola.

Infine la fase di decisione del processo davanti al giudice di pace è regolata dall'art. 281-sexies c.p.c. Viene quindi richiamato il modello di decisione a seguito di trattazione orale. Il giudice di pace, pertanto, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La sentenza in tal caso si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria. Il giudice, al termine della discussione orale il giudice, se non provvede alla pronuncia della sentenza, deposita la sentenza nei successivi 30 giorni.

Gli interventi di modifica previsti dallo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttiva al d.lgs. n. 149/2022

Lo schema di decreto correttivo, con la specifica finalità di maggiore garanzia per il convenuto, interviene sull'art. 318 c.p.c. ampliando il contenuto del decreto con cui il giudice di pace fissa la prima udienza, prevedendo – analogicamente rispetto a quanto previsto dall'art. 163 c.p.c. per il rito ordinario di cognizione davanti al tribunale e dall'art. 473-bis.14 c.p.c. per il rito in materia di persone, famiglie e minori – che questo debba contenere gli avvisi inerenti alle decadenze derivanti dalla violazione del termine per la costituzione in giudizio, alla necessità della difesa tecnica e alla possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.

Viene poi modificato il primo comma dell'art. 319 c.p.c. per ovviare alla infelice formulazione derivante dalla previsione della forma del ricorso per l'atto introduttivo del processo davanti al giudice di pace, in luogo dell'atto di citazione apportata dalla riforma Cartabia, e il contestuale mantenimento della possibilità di proporre la domanda oralmente. In particolare, dal testo della disposizione non era chiaro se il ricorso dovesse essere prima notificato e poi depositato per l'iscrizione a ruolo della causa, o viceversa. La nuova formulazione, a seguito del correttivo, chiarisce che la causa si iscrive a ruolo depositando il ricorso o il verbale contenente la domanda orale, che poi devono essere notificati al convenuto unitamente al decreto di fissazione dell'udienza.

Al secondo comma dell'art. 319 c.p.c., vengono apportate le modifiche rese opportune dal definitivo passaggio al processo telematico e al sistema delle comunicazioni e notificazioni elettroniche, che rendono la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio un adempimento tendenzialmente superfluo e, in ipotesi, inutilmente oneroso. Si prevede perciò, analogamente all'intervento effettuato sull'art. 165 c.p.c., che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare – anziché il proprio recapito “fisico” – il proprio indirizzo di PEC o il domicilio digitale da lei eletto. Analogo onere non è previsto per le parti rappresentate da un difensore, in quanto tutti gli avvocati sono censiti sul Reginde e quindi le comunicazioni e notifiche dirette alle parti da loro rappresentate vengono automaticamente inviate via PEC.

Infine l'art. 321 c.p.c. è novellato mediante un intervento additivo al primo comma e l'abrogazione del secondo, per risolvere un difetto di coordinamento a causa del quale si prevedeva un termine di quindici giorni per il deposito della sentenza, ma al tempo stesso si rinviava all'art. 281-sexies c.p.c. che, nel testo modificato dalla riforma Cartabia, prevede che la sentenza, se non viene letta in udienza, possa essere depositata entro trenta giorni. Con la modifica si prevede che il giudice di pace procede ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ma qualora decida di riservarsi di depositare la sentenza in un secondo momento dovrà farlo entro quindici giorni dalla discussione, anziché trenta come previsto per il giudizio davanti al tribunale.

                                                                                         Schema di confronto

(Sono sottolineati le parole e i periodi che vengono eliminati)

Art. 318

Contenuto della domanda

La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere, oltre all'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto.

Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell'articolo 281-undecies.

Art. 318

Contenuto della domanda

La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere, oltre all'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto.

Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell'articolo 281-undecies. Con lo stesso decreto il giudice di pace informa il convenuto che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all'articolo 281-undecies, terzo e quarto comma, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi il cui valore eccede € 1.100, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Art. 319

Costituzione delle parti

L'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all'articolo 316 unitamente al decreto di cui all'articolo 318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 281-undecies mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, la procura.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.

Art. 319

Costituzione delle parti

L'attore si costituisce depositando il ricorso o il processo verbale di cui all'articolo 316, secondo comma, e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 281-undecies mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, della procura.

Le parti che stanno in giudizio personalmente e che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace o indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o eletto un domicilio digitale speciale, devono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale.

Art. 321

Decisione

Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'articolo 281-sexies.

La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.

Art. 321

Decisione

Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'articolo 281- sexies, ma se non dà lettura della sentenza in udienza la deposita entro quindici giorni dalla discussione.

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