Certificazione dell'amministratore condominiale - UNI 10801:2024. Profili generali sulle professioni non regolamentate

19 Giugno 2024

L'amministratore di condominio si colloca tra le professioni non regolamentate dalla legge attraverso uno specifico ordine professionale. L'ottenimento della certificazione rappresenta, quindi, uno strumento efficace per accrescere il riconoscimento dei singoli professionisti, per offrire riferimenti certi ed adeguate garanzie di qualità al mercato, per distinguersi sul mercato e offrire alla committenza un immediato strumento di orientamento della scelta. La certificazione accreditata, secondo la norma di riferimento, assicura il possesso dei requisiti di conoscenza e abilità dell'amministratore di condominio, con lo scopo di fornire all'utente un'effettiva garanzia sui servizi erogati e sulla trasparenza ed efficacia della gestione tecnico-amministrativa dei loro beni e servizi di carattere immobiliare. Di particolare importanza è l'analisi della professione così come delineata dalla l. n. 4/2013 con i riflessi applicativi delle norme tecniche UNI.

Le norme UNI

UNI è la sigla dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, si tratta di un'associazione di carattere privato che elabora norme tecniche per tutti i settori industriali, commerciali e del terziario, e che rappresenta il nostro paese a livello di normazione europea (CEN) e a livello mondiale (ISO).

Nello specifico, le norme UNI, contraddistinguono le norme presenti in Italia e, la solo presenza di questa etichetta, stabilisce che tale norma è stata prodotta esclusivamente dall'Ente italiano o da enti con esso federati. Lo scopo della creazione di queste norme, oltre a stabilire standard comuni e livelli di qualità minimi, è quello di creare una sinergia tra le strutture operanti e le imprese che partecipano, al fine di ottenere i seguenti risultati concreti:

  • razionalizzazione delle attività lavorative,
  • armonizzazione dei processi e dei flussi lavorativi,
  • aumentare il livello di sicurezza sul lavoro,
  • migliorare i processi di comunicazione, ottimizzare i rapporti tra imprese e collaboratori/clienti.

Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti interessate e di conciliare ogni aspetto conflittuale, per rappresentare il reale stato dell'arte della materia ed il necessario grado di consenso. Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni o di aggiornamenti.

In evidenza

L'art. 4, comma 2, della l. 317/1986 (nel testo risultante dall'art. 1, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 223/2017) dispone che l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché, relativamente alle attività da svolgere in rapporto con l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), congiuntamente l'UNI ed il CEI, sulla base di appositi accordi di collaborazione con l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM), elencati nell'allegato II della dir. 1998/34/CE abrogata dall'art. 10 dir. (UE) 2015/1535, costituiscono gli organismi nazionali di normazione italiani.

Accanto alle norme tecniche nazionali (sigla UNI), elaborate attraverso la partecipazione, il consenso o l'approvazione di tutte le parti interessate, si affiancano:

  • le specifiche tecniche nazionali (sigla UNI/TS), ovvero documenti concordati tra tutte le parti interessate, la cui definizione non risulta ancora consolidata, emanate al fine di consentire un periodo di applicazione e di verifica delle conoscenze;
  • i rapporti tecnici nazionali (sigla UNI/TR), che descrivono prodotti, processi e servizi a scopo informativo, individuando approcci e prassi in uso;
  • le prassi di riferimento (sigla UNI/PdR), ovvero documenti para-normativi che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme, elaborati sulla base di un rapido processo di condivisione ristretta ai soli autori.

I criteri di elaborazione e scrittura di una norma tecnica adottati dall'UNI sono:

  • , la norma è approvata con il consenso di coloro che hanno partecipato ai lavori;
  • , tutte le parti economico-sociali interessate possono partecipare ai lavori e fare osservazioni prima dell'approvazione;
  • le tappe fondamentali dell'iter di approvazione sono pubbliche e il progetto è sempre a disposizione degli interessati;
  • le parti interessate aderiscono alla norma non per imposizione, ma per scelta.

Perché entri in vigore, la norma deve essere ratificata dal Presidente di UNI, dopo viene pubblicata e inserita nel Catalogo, dove è possibile consultarla e acquistarla.

Come sottolineato da alcuni autori, in linea generale, “il meccanismo del rinvio recettizio, in forza del quale il legislatore rimanda al rispetto delle norme tecniche elaborate dagli enti di normazione (UNI, CEI, CEN), comporta due vantaggi: a) in chiave espositiva e interpretativa, si evita un eccessivo appesantimento del testo giuridico attraverso l'inserimento di regole tecniche; b) in chiave applicativa, si evita che la disciplina giuridica diventi inattuale rispetto all'evoluzione tecnologica, poiché l'aggiornamento delle norme tecniche può essere effettuato in tempi più brevi e/o opportuni rispetto a quello legislativo”.

In conclusione, le norme UNI, come tutte le norme tecniche, sono norme volontarie, significando con ciò che non vi è nessun obbligo giuridico di osservarle. Di conseguenza, diremo che:

  • una Norma UNI è un documento tecnico che descrive degli standard, ad esempio, per lo svolgimento di una determinata attività ma in sé non ha alcun carattere di obbligatorietà;
  • affinché questa diventi obbligatoria (cioè cogente) occorre una legge che specificamente indichi che tale norma sia di obbligatoria applicazione ed ovviamente che indichi i destinatari della norma ed il relativo campo di applicazione.

In pratica, le norme UNI sono documenti tecnici che descrivono come fare bene le cose e/o attività”.

Attività professionali non regolamentate

Sono numerosi i professionisti che operano senza appartenere ad un albo o un ordine professionale. Tecnicamente, i loro ambiti di servizio sono definiti “professioni non regolamentate”, poiché non sono mai state oggetto di tutela da parte dell'ordinamento giuridico. A regolamentare per la prima volta in materia organica la disciplina dei “professionisti senza ordine” è la l. 14 gennaio 2013, n. 4:

  • rientrano nella disciplina delle professioni non ordinistiche, ad esempio, gli amministratori di condominio;
  • sono escluse tutte le professioni il cui esercizio presuppone la preventiva iscrizione ad un ordine o un collegio professionale, come ad esempio: avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.

I professionisti non iscrivibili ad albi possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. La l. n. 4/2013 non impone nulla ai professionisti, a partire dall‘iscrizione a un'associazione (obbligo che, invece, esiste negli Ordini professionali).

Per le professioni non regolamentate è lasciata ampia libertà di scelta, pertanto – va sottolineato con estrema chiarezza – non esiste alcun obbligo di essere iscritti ad una associazione.  Nonostante ciò, sussistono alcuni obblighi di natura fiscale: indicazione nelle fatture emesse della seguente dizione “Professionista di cui alla Legge n. 4/2013”. Qualora l'indicazione da riportare in fattura, da parte dei professionisti senza ordine, non venga rispettata, il professionista è sanzionabile.

Premesso ciò, in tema di autoregolamentazione volontaria, si osserva che con l'art. 6 della citata l. n. 4/2013, il legislatore ha precisato che:

  • la presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le citate professioni, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni;
  • la qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate "normativa tecnica UNI", di cui alla dir. 1998/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010;
  • i requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono princìpi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione;
  • il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle citate attività professionali.

In considerazione della citata normativa, il legislatore ha riconosciuto l'importanza dell'attività svolta dagli organismi di normazione:

  • la l. n. 4/2013 applica il principio di sinergia tra legislazione e normazione tecnica;
  • l'art. 6 della l. n. 4/2013 rimanda alle norme UNI per definire i princìpi e i criteri che disciplinano l'esercizio autoregolamentato dell'attività professionale;
  • per chi esercita una nuova professione è quindi particolarmente importante partecipare ai lavori degli organi tecnici, conoscere le norme che la riguardano e aderirvi.

In evidenza

Attività ammesse

Per "professione non organizzata in ordini o collegi", si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo. Con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 c.c., delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Svolgimento dell'attività

Chiunque svolga una delle professioni “non organizzate in ordini o collegi” contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

Autonomia della professione

L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei princìpi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

Modalità della professione

La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

Costituzione di associazioni

Coloro che esercitano la "professione non organizzata in ordini o collegi", possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Formazione degli iscritti dell'associazione

Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un Codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

Garanzie da parte dell'associazione nei confronti degli utenti

Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

Le attestazioni delle associazioni dei professionisti (non organizzati in ordini o collegi)

In base all'art. 7 della l. n. 4/2013, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, il legislatore ha previsto che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;

b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;

c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;

d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;

e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;

f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

L'attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

In evidenza

Le citate attestazioni non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale (art. 7, comma 2, l. n. 4/2013). Inoltre, la pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'art. 27 del codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005).

Certificazione di conformità a norme tecniche UNI

Le associazioni dei professionisti (non organizzati in ordini o collegi) e le forme aggregative collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accreditamento. In tal caso, l'art. 9, comma 2, l. n. 4/2013 prevede che gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

In evidenza

In pratica, in relazione alla professione di amministratore di condominio:

  • il corso di formazione per lo svolgimento dell'attività di amministratore (d.m. n. 140/2014 e art. 71-bis, let. g), disp. att. c.c.);
  • volontaria la certificazione della conformità alla norma tecnica (l. n. 4/2013 e UNI 10801:2024).

Dunque, con la certificazione, l'amministratore può, ad esempio, dimostrare la sua competenza professionale attraverso la verifica di un ente terzo ed imparziale.  Di conseguenza:

  • l'acquisizione di una maggiore professionalità;
  • possibilità di accesso ad una clientela di più alto profilo;
  • professionista maggiore rispetto alla concorrenza.

Resta inteso che gli amministratori certificati sono comunque tenuti a partecipare ai corsi di formazione obbligatoria in materia di gestione e amministrazione condominiale, svolti in accordo al d.m. n. 140/2014, a garanzia dell'aggiornamento delle proprie conoscenze e competenze e mantenimento dei livelli qualitativi della loro prestazione professionale.

Profili generali della norma UNI 10801:2024

Alla luce delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, sappiamo che l'amministratore di condominio è un professionista che rientra nelle “professioni non organizzate” e, quindi, soggetto alla l. n. 4/2013.

Premesso ciò, l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione ha elaborato la nuova norma UNI per l'amministratore di condominio. La Commissione Centrale Tecnica dell'UNI ha dato la sua approvazione il 20 marzo 2024 ed è entrata a far parte del corpo normativo nazionale l'11 aprile 2024.

In evidenza

La presente norma UNI 10801:2024 sostituisce la UNI 10801:2016.

Da quanto emerso dalle dichiarazioni del gruppo di lavoro, la nuova norma nasce da una attenta analisi del mercato, dei cambiamenti che sta vivendo il settore e delle nuove norme elaborate dal gruppo, fra le quali la UNI 11777 sulla figura professionale del revisore condominiale. Dunque, la nuova edizione della UNI 10801 si allinea alle regole sulle professioni non regolamentate e comprende innovazioni per una maggiore trasparenza e supporto sempre più professionale nella tutela del valore della proprietà immobiliare.

Durante l'elaborazione dello studio della presente nuova norma UNI, il gruppo di lavoro ha previsto particolari aspetti per il servizio offerto dallo studio dell'amministratore, con un approccio che vede legato il professionista al servizio erogato, definendo anche i requisiti sulle competenze specifiche necessarie per una gestione di qualità dello studio e del personale presente, quindi sulla dimensione organizzativa. Oltre a ciò, la nuova norma comprende ulteriori aspetti legati ai corsi di formazione e qualifica professionale per gli amministratori al fine di supportare meglio le disposizioni di legge. Infine, profili sul rendiconto economico del condominio, indicazioni sulla gestione della privacy con indicazioni operative.

Premesso ciò, con la UNI 10801:2024, l'Ente di normazione, tra i vari aspetti, ha previsto:

  • compiti e attività specifiche della figura professionale;
  • compiti, conoscenze a attività dell'amministratore;
  • linee guida per la valutazione della conformità relativa ai risultati dell'apprendimento;
  • indicazioni per la qualifica della formazione dell'amministratore del personale di studio;
  • indicazioni sull'applicabilità del GDPR al condominio;
  • processi all'interno dello studio di amministrazione condominiale;
  • definizione del rendiconto condominiale, gestione del fascicolo e identificazione del condominio.

In evidenza

A partire della presente scheda tecnica introduttiva degli aspetti generali, seguiranno ulteriori schede tecniche con l'obbiettivo di fornire approfondimenti e argomentazioni sui contenuti della nuova norma UNI 10801:2024.

Riferimenti

Amministratore di condominio, in Uni.com, 6 maggio 2024;

Amministratori di condominio: una visione strategica per la nuova versione della UNI 10801 in Uni.com, 20 aprile 2022;

Amministratore di condominio: ecco la UNI 10801 in Biblusacca.it , 9 maggio 2024;

ANTICO, Introduzione alle norme UNI, EN, ISO, in Italiaius.it, 3 febbraio 2022;

Norme Tecniche: valore giuridico e vincolatività in Puntosicuro.it, 19 maggio 2015.

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