La competenza per valore e i provvedimenti ex art. 171-bis c.p.c.

Lorenzo Balestra
19 Giugno 2024

Ove venga introdotta domanda giudiziale a giudice incompetente per valore e vi sia eccezione preliminare proposta dalla parte convenuta, la conseguente declaratoria di incompetenza a favore di altro giudice competente e la successiva riassunzione ai sensi dell'art. 50 c.p.c., potrà essere disposta nel provvedimento di cui all'art. 171-bis c.p.c.?

La riforma Cartabia, introdotta con il d.lgs. n. 149/2022, nell'ottica di razionalizzazione e snellimento del processo civile, ha introdotto un sistema di verifiche anteriori al vero e proprio inizio del processo, cioè anteriori alla celebrazione della prima udienza di comparizione delle parti, al fine di “spianare la strada” all'iter processuale attraverso la verifica della sussistenza di tutti presupposti minimi affinché questo possa proficuamente svolgersi.

Così, l'introdotto art. 171-bis c.p.c., prevede che «Scaduto il termine di cui all'art. 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli artt. 102, comma 2, 107, 164, commi 2, 3, 5 e 6, 167, commi 2 e 3, 171, comma 3, 182, 269, comma 2, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c.

Si tratta dei provvedimenti relativi all'integrazione del contraddittorio nel litisconsorzio necessario, alla chiamata del terzo per ordine del giudice, alla nullità della citazione e relative sanatorie, alla nullità della comparsa di risposta, alla dichiarazione di contumacia, al difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, alla chiamata in causa del terzo, ad altri provvedimenti in materia di contumacia.

Prosegue, poi, la norma, prevedendo che «Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati all'articolo 171-ter.

Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati all'art. 171-ter c.p.c.».

La ratio di tale previsione consiste proprio nello stimolare il contraddittorio su questioni fondamentali e di carattere preliminare per lo svolgimento del processo, tenuto conto anche del principio ribadito con la riforma del processo civile all'art. 101 c.p.c., che, al secondo comma, prevede che «Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».

Alla luce di un simile impianto normativo, si dubita che il decreto di cui all'art. 171-bis c.p.c. possa direttamente risolvere e statuire su una questione di competenza, dovendosi affrontare tale questione preliminare in senso al processo ove sia possibile che si svolga compiutamente il contraddittorio tra le parti; questa è anche la previsione contenuta nello stesso art. 171-bis c.p.c. che prevede, appunto, un differimento d'udienza, se necessario, al fine di permettere alle parti di utilizzare i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. per il deposito delle memorie ivi previste.

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