IVASS, pubblicata l’indagine sulle polizze a copertura dei rischi catastrofali

La Redazione
19 Giugno 2024

In data 19 giugno 2024, l’IVASS ha pubblicato uno studio relativo all’attuale offerta sul mercato italiano di polizze contro i rischi catastrofali, con l’obiettivo di coglierne le principali caratteristiche e offrire eventuali suggerimenti in vista del disegno di nuovi prodotti.

Le ragioni dell'indagine

L’indagine muove dal rilievo che i temi del cambiamento climatico e delle catastrofi naturali hanno assunto negli ultimi anni una rilevanza sempre maggiore in conseguenza dell’aumentata frequenza di eventi meteorologici estremi e dell’entità dei danni provocati.

La legge di bilancio 2024 ha poi previsto l’obbligo per le imprese produttive di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, una copertura assicurativa contro i rischi catastrofali, identificati in sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Sono oggetto di copertura: terreni e fabbricati; impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali.

Le compagnie di assicurazione sono, a loro volta, obbligate, a “contrarre”, cioè ad accettare i rischi, secondo modalità che saranno oggetto di precisazioni tecniche in un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy.

A fine 2023 il decreto Superbonus ha previsto analogo obbligo di assicurazione per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento per i loro immobili, in relazione ad interventi effettuati dopo il 30 dicembre 2023 nei Comuni dei territori già colpiti da eventi sismici.

Affinché il nuovo sistema possa trovare effettiva e diffusa applicazione saranno quindi cruciali la semplicità dei prodotti assicurativi offerti, l’adozione di modalità di sottoscrizione semplificate e la massima trasparenza circa l’estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni.

Oggetto dell'analisi

L’analisi ha riguardato le polizze cd. standard, quelle cioè con contenuti predefiniti (i cui testi sono disponibili sui siti internet delle compagnie), destinate alle piccole e medie imprese (PMI) e agli individui e famiglie e non anche quelle stipulate dalle aziende produttive di maggiore dimensione, i cui contenuti vengono costruiti su misura nel confronto con l’azienda.

Sono state esaminate 46 polizze in commercio a gennaio 2024, offerte da 14 compagnie di assicurazione, di cui: 34 per le PMI; 12 per individui e famiglie (clientela retail). Sono stati considerati catastrofali i rischi individuati dalla norma di bilancio: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

L’indagine si è basata sull’analisi dei testi contrattuali, non entra nella valutazione della convenienza delle polizze e prescinde dal loro successo commerciale, misurato dal livello della raccolta premi a esse associato. Il riferimento alle polizze contenuto in questo Report non implica un’approvazione delle stesse da parte dell’Istituto.

Le principali evidenze

L’offerta

a) l’offerta riguarda prevalentemente coperture catastrofali che si possono aggiungere alle polizze “Incendio e danni ai beni” con il pagamento di un supplemento di premio;

b) l’offerta di polizze per la sola copertura dei rischi catastrofali (c.d. stand alone) è molto ridotta e limitata a due compagnie;

c) sono presenti sul mercato anche tre polizze di tipo parametrico, ossia polizze in cui il pagamento dell’indennizzo scatta automaticamente al verificarsi di un indice predeterminato;

d) l’offerta è più ampia, anche nel contenuto, per le PMI rispetto alla clientela retail.

Le coperture e le esclusioni

e) le coperture sono molto variegate: la composizione delle garanzie catastrofali risulta eterogenea sia nel ventaglio di offerta delle coperture che nel contenuto delle stesse;

f) la generalità delle polizze esaminate per le PMI offre copertura per gli eventi “terremoto”, “alluvione e inondazione”, “frana”, “allagamento”, nelle polizze retail, invece, la copertura per “frana o franamento” è inclusa solo da tre compagnie in quella “alluvione e inondazione”, mentre è esclusa da sette compagnie;

g) nessuna polizza prevede la copertura per “esondazione”, evento catastrofale previsto dalla nuova legge;

h) le garanzie coprono i danni diretti e materiali ai beni assicurati causati dagli eventi catastrofali; in alcuni casi coprono anche i danni indiretti, come i maggiori costi o i minori ricavi derivanti dalla interruzione dell’attività (business interruption) o intralcio della normale attività di impresa;

i) diverse polizze prevedono il riconoscimento di un anticipo sull’indennizzo allo scopo di consentire all’assicurato di far partire immediatamente le attività di ripristino;

j) sono previste esclusioni specifiche per ciascuna copertura (terremoto, alluvioni e inondazioni, frane e allagamenti) in aggiunta a quelle comuni presenti nella garanzia base (Incendio e Danni ai beni).

La chiarezza dei contratti

k) le condizioni di polizza non sempre sono chiare e semplici da comprendere;

l) le definizioni dei rischi catastrofali non sono sempre omogenee tra le compagnie nè complete; a volte contengono riferimenti all’intensità dei fenomeni (esempio un grado minimo della scala Richter per i terremoti o una certa intensità per le inondazioni);

m) per raccogliere informazioni sulle caratteristiche dei fabbricati è richiesta all’assicurato la compilazione di questionari complessi, con informazioni tecniche che l’assicurato potrebbe non conoscere, quali quelle relative alla stabilità dell’edificio o alla conformità di tetti e tettoie alle normative vigenti;

n) le condizioni di assicurabilità degli edifici sono a volte disegnate sulla garanzia base “incendio” e questo genera incongruenze laddove sono richieste al cliente informazioni non immediatamente riconducibili ai rischi catastrofali, quali, ad esempio, l’utilizzo di materiali di costruzione del fabbricato di tipo incombustibile o l’eventuale presenza di esplodenti.

La valutazione e il risarcimento del danno

o) la quantificazione del valore dei beni da assicurare viene lasciata all’assicurato; la verifica della congruità della somma assicurata viene effettuata dall’impresa ordinariamente solo al momento del sinistro;

p) le polizze prevedono la possibilità di assicurare il valore del bene allo stato d’uso ovvero il valore di ricostruzione/rimpiazzo a nuovo. In quest’ultimo caso, tuttavia, il valore a nuovo viene riconosciuto solo a seguito dell’effettiva ricostruzione o rimpiazzo;

q) l’area su cui grava l'immobile assicurato non contribuisce a formare il valore da assicurare.

Conclusioni

Sul mercato italiano l’offerta delle polizze a copertura di rischi derivanti da calamità naturali è normalmente in abbinamento alla copertura “Incendio e danni ai beni” e risulta eterogenea e variegata. L’analisi ha evidenziato alcuni spunti di riflessione:

a) la definizione delle calamità naturali dovrebbe essere ampia ed univoca;

b) sarebbe utile prevedere una chiara definizione di “abuso edilizio e costruzione in carenza delle autorizzazioni previste”, anche al fine di scongiurare a carico dell’assicurato sorprese indesiderate in sede di accertamento del danno e/o di eventuali azioni di rivalsa;

c) andrebbero evitati questionari assuntivi complessi da far compilare all’assicurato; l’efficacia della polizza non dovrebbe inoltre essere vincolata a dichiarazioni da parte dell’assicurato circa le caratteristiche costruttive del fabbricato di cui l’assicurato potrebbe non essere a conoscenza;

d) andrebbero studiate soluzioni, incluso ad esempio il riconoscimento di un anticipo sull’ indennizzo, che permettano all’assicurato di far fronte agli oneri per iniziative di pronto intervento necessarie per la sicurezza, il contenimento dei danni, l’utilizzo dei beni agibili;

e) sarebbe utile identificare una modalità di valorizzazione dei beni immediata ed univoca semplificando anche il processo di liquidazione dei sinistri (ad esempio con coperture su “primo rischio assoluto”);

f) liquidazione del danno parziale: più che la formulazione di un criterio, è importante che lo stesso sia chiaramente definito;

g) le esclusioni andrebbero ben calibrate e disegnate in maniera coerente con il singolo rischio;

h) le compagnie potrebbero prevedere condizioni di assicurazione e di premio più vantaggiose per premiare e favorire comportamenti virtuosi da parte degli assicurati volti a mitigare o a favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici.

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