Responsabilità degli amministratori per illecita prosecuzione dell’attività d’impresa e quantificazione del danno

La Redazione
25 Giugno 2024

Il Tribunale di Torino ribadisce alcuni principi in materia di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, concentrandosi sulla prosecuzione dell'attività in presenza di una causa riconoscibile di scioglimento della società, sulla mancata tenuta di contabilità sociale e sui criteri per la quantificazione del danno risarcibile.

La prosecuzione dell'attività in presenza di una causa di scioglimento è fonte di responsabilità per gli amministratori ai sensi dell'art. 2486 c.c., e la mancanza di contabilità sociale (o la sua tenuta in modo sommario e non intelligibile) è, di per sé, giustificativa della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno, in sede di azione di responsabilità promossa dalla società a norma dell'art. 2392 c.c., vertendosi in tema di violazione da parte dell'amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale; al di fuori di tale ipotesi, che giustifica l'inversione dell'onere della prova, resta a carico del curatore l'onore di provare il rapporto di causalità tra la condotta illecita degli amministratori ed il pregiudizio per il patrimonio sociale.

Il danno deve liquidarsi anche equitativamente in misura pari al deficit fallimentare, pari alla differenza tra passivo accertato e attivo realizzato.

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