Nozione di “nucleo familiare” rilevante ai fini della applicazione della misura dell'allontanamento

26 Giugno 2024

La Corte di cassazione si è occupata di stabilire cosa deve intendersi per “nucleo familiare” ai fini della applicazione della misura dell'allontanamento ex art. 282-bis c.p.p.

Massima

L'applicazione della misura dell'allontanamento ex art. 282-bis c.p.p. ha quale presupposto la "casa familiare", da intendersi il luogo dove si è creato il “nucleo familiare”, comunque costituito, senza distinzione in ordine al titolo della convivenza. 

Il caso

Il tribunale del riesame accoglieva l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto dal PM gip ed adottava la misura dell'allontanamento della casa familiare ex art. 282-bis c.p.p. nei confronti degli indagati che avevano fatto ingresso presso l'abitazione della persona offesa, al fine di offrirgli prestazioni di cura ed assistenza, con condivisione di tempi e spazi, tipici del legame familiare.

Gli indagati ricorrevano in Cassazione dolendosi della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 282-bis c.p.p., mancando una relazione di convivenza familiare giacché gli stessi avevano fatto ingresso nell'abitazione della p.o. sulla scorta di un rapporto di natura negoziale.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso, sul rilievo che erano sorte relazioni che per la consuetudine dei rapporti creati avevano determinato l'insorgenza di vincoli affettivi ed aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale.

La questione

La questione in esame è la seguente: cosa deve intendersi per “nucleo familiare” ai fini della applicazione della misura dell'allontanamento ex art. 282-bis c.p.p.?

Le soluzioni giuridiche

Di recente la Corte di cassazione ha precisato, alla luce della sollecitazione proveniente dal Giudice delle leggi (C. cost., n. 98/2021, che il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici (art. 14, preleggi), immediato precipitato del principio di legalità (art. 25 Cost.), nonché la presenza di un apparato normativo che amplia lo spettro delle condotte prevaricatrici di rilievo penale tenute nell'ambito di relazioni interpersonali non qualificate, impongono, nell'applicazione dell'art. 572 c.p., di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" nell'accezione più ristretta: quella, cioè, di una comunità connotata da una radicata, stabile e qualificata relazione interpersonale, da una duratura comunanza d'affetti, che non solo implichi reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, ma sia fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, in caso di rapporti more uxorio, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché, ovviamente, non necessariamente continua (si pensi, ad esempio, al frequente caso di coloro che, per ragioni di lavoro, dimorino in luogo diverso dall'abitazione comune, per periodi più o meno lunghi ma comunque circoscritti: in questi termini, Cass. pen., n. 15883/2022).

La coabitazione, dunque, può non essere continuativa ma resta il primo passaggio imprescindibile per giungere ad una definizione del a "convivenza" da valorizzare nell'ottica dei maltrattamenti, laddove, come nella specie, gli agiti vessatori non siano stati realizzati ai danni di un familiare (Cass. pen., n. 30761/2023).

Osservazioni

I profili della convivenza e della coabitazione restano distinti.

Muovendo dalla coabitazione, per aversi una convivenza da valorizzare nel quadro normativo necessario per l'applicazione dell'art. 282-bis c.p.p., occorrerà sempre verificare la presenza, tra i soggetti che condividono i medesimi spazi abitativi, di una relazione interpersonale qualificata: lungi dall'essere confuso con la mera coabitazione, il concetto di convivenza deve, infatti, essere espressione di una relazione personale caratterizzata da una reale condivisione e comunanza materiale e spirituale di vita, tale da generare nei soggetti che ne sono protagonisti, momenti di reciproco affidamento che a loro volta finiscono per essere la scaturigine della particolare vulnerabilità della vittima.

L'applicazione dell'art. 282-bis c.p.p. trova infatti giustificazione non solo e tanto nella mera condivisione degli spazi abitativi bensì nella tensione psicologica patita dalla persona offesa in ragione della particolare relazione interpersonale - il contesto sociale di matrice familiare o parafa miliare - che la lega al soggetto maltrattante. Relazione che ne indebolisce le capacità oppositive e al contempo implementa proporzionalmente le difficoltà nel fare emergere all'esterno le relative dinamiche illecite (per il timore di una recrudescenza degli abusi ma anche per la paura di mettere in discussione la stabilità e i valori sottesi al complessivo ambito nel quale le relative aggressioni risultano realizzate), così da acuire anche il grado di sofferenza patito dal soggetto maltrattato alla luce del contesto sociale nel quale si incuneano gli agiti vessatori considerati dalla fattispecie di riferimento.

Aspetti, questi, che non possono riferirsi alla mera coabitazione, che per un verso rappresenta, in assenza di vincoli familiari, la base costitutiva tipica all'interno della quale allignano le condotte maltrattanti di matrice domestica ma che, per altro verso, di per sé, non può ritenersi necessariamente foriera di relazioni interpersonali che possano rendere uno dei protagonisti maggiormente vulnerabile solo in virtù della condivisione solidale della abitazione comune, né incrementa, altrettanto inevitabilmente, le difficoltà della vittima nel sottrarsi agli agiti violenti diretti a metterne in pericolo l'integrità fisica, psichica e morale.

In altre e più semplici parole, dunque, può affermarsi, che nei contesti para-familiari, la coabitazione, seppur non necessariamente continuativa, è condizione necessaria ma non sufficiente alla contestualizzazione in termini di maltrattamenti delle condotte abitualmente vessatorie ascritte al prevenuto.

Nulla esclude che anche il mero rapporto di amicizia tra due soggetti, ovvero anche su base negoziale come nel caso specie per offrire prestazioni di cura ed assistenza, che condividono i medesimi spazi abitativi possa costituire la base di una relazione solidale da valorizzare nell'ottica dell'adozione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare. La diversa consistenza di un siffatto legame - ordinariamente estraneo ad una comunanza d'affetti foriera di reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza -, rispetto alla relazione sentimentale posta a fondamento delle unioni di fatto o more uxorio e ai rapporti di matrice familiare che costituiscono il riferimento di base delle relazioni intersoggettive, finisce tuttavia per restringere notevolmente i canoni di accertamento in fatto dei presupposti ritenuti indispensabili nella applicazione della misura de qua: occorrerà infatti verificare, una consuetudine di vita e una comunione di interessi consolidate nel tempo corrispondenti ad una prassi comportamentale fondata su istanze di reciproca assistenza e solidarietà che di certo esondano gli argini della mera coabitazione ma anche degli ordinari rapporti di amicizia.

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