Il dovere di agire informati dei componenti non esecutivi del consiglio di gestione

25 Giugno 2024

La Cassazione si pronuncia sul tema della responsabilità dei componenti “non esecutivi” del consiglio di gestione di una società per azioni.

Massima

L'obbligo di agire informati, che grava sugli amministratori non esecutivi che compongono il consiglio di gestione, non è rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business della società, ed essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace delle aree di rischio della società stessa, e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio continuo sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega.

Il caso

Una S.p.A. ha promosso azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. avanti al Tribunale di Roma nei confronti del suo amministratore delegato per presunti atti di mala gestio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti.

Costituitosi in giudizio, il convenuto ha chiesto di poter integrare il contraddittorio chiamando in causa anche il presidente e il componente del consiglio di gestione, facenti parte del consiglio di sorveglianza della medesima società, chiedendo in subordine al mancato rigetto della domanda attrice, che fosse accertata la loro responsabilità diretta e/o in via di regresso e, per l'effetto, che fossero dichiarati responsabili in solido al convenuto per il risarcimento in favore della società attrice.

Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda attrice, ha riconosciuto la sussistenza di condotte di mala gestio ascrivibili esclusivamente in capo all'amministratore delegato in riferimento ad esborsi di denaro non giustificati. È stata, invece, esclusa la responsabilità in capo ai componenti del consiglio di gestione e sorveglianza, terzi chiamati in causa.

In secondo grado di giudizio, la Corte di appello di Roma, ha riformato la decisione gravata riconoscendo una responsabilità anche dei consiglieri di gestione nei limiti in cui non hanno chiesto chiarimenti all'amministratore sugli esborsi di denaro e per non essere intervenuti. Mentre, in riferimento ai componenti del consiglio di sorveglianza, la Corte di appello ha riconosciuto una responsabilità per non essersi attivati esercitando i doverosi poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c.

La sentenza è stata impugnata in Cassazione.

Con l'ordinanza in commento, la I sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di responsabilità, per illecito omissivo, dei consiglieri non esecutivi di una società di capitali riconoscendo nel caso di specie una loro responsabilità per danni patrimoniali alla società e, così, confermando la decisione della Corte di Appello.

La questione

L'ordinanza in commento affronta il tema, sempre attuale, della responsabilità degli amministratori “non esecutivi” in seguito a ricorso proposto da due componenti del consiglio di gestione di S.p.A.

La difesa dei ricorrenti puntava, da un lato, sulla lettura combinata degli artt. 2392 e 2381 c.c., tramite la quale gli amministratori non esecutivi avrebbero voluto rilevare l'erroneità della sentenza del Giudice di secondo grado per aver riconosciuto una responsabilità oggettiva per fatto altrui solo per il fatto in sé di appartenere al consiglio di gestione; dall'altro lato, sulla considerazione che il perimetro dell'obbligo di agire informati di cui all'art. 2381 c.c. è delineato dal corredo informativo che viene fornito dall'amministratore delegato.

Osservazioni

La Suprema Corte è di diverso avviso e ha così precisato: “(...) l'obbligo di agire informati, che grava sugli amministratori non esecutivi che compongono il consiglio di gestione, non è rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business della società, ed essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace delle aree di rischio della società stessa, e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio continuo sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, (...) Invero, l'obbligo di agire informati sancito dal comma 6 dell'art. 2381 cod. civ. è volto proprio a colmare eventuali lacune e/o carenze informative degli organi esecutivi della società, attribuendo agli amministratori non operativi il potere/dovere di acquisire, anche al fuori della compagine sociale, le necessarie informazioni per un corretto monitoraggio della gestione aziendale” (cfr. ordinanza in commento).

La decisione appare coerente all'orientamento delineatosi già da diversi anni in base al quale si esclude che gli amministratori deleganti siano in una posizione meramente passiva di destinatari di informazioni. La Suprema Corte ha chiarito che: “(...) il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392 c.c., comma 2, che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o di attenuarne le conseguenze dannose” (Cass. civ., sez. II, 04 ottobre 2019, n. 24851. Conformi, tra le molte altre, Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 2018, n. 27365; Cass. civ., sez. II, 05 febbraio 2013, n. 2737; Cass. civ., S.U., n. 20933/2009). Pertanto, gli amministratori non delegati rispondono nel caso in cui: “(...) non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi in virtù della conoscenza - o della possibilità di conoscenza, per il loro dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. - di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze” (in questi termini Cass., civ., sez. II, 18 settembre 2020, n. 19556. Ugualmente cfr. Cass. civ., n. 17441/2016).

Vi è allora un obbligo positivo di condotta da parte degli amministratori privi di delega perimetrato sul dovere di agire informati ex art. 2381, comma 6, c.c.

Conclusioni

La decisione in commento espone un'interessante riflessione proprio sulla possibile estensione della conoscenza o conoscibilità delle informazioni necessarie ai fini della corretta gestione della società da parte degli amministratori non delegati.

Sia dalla disciplina codicistica e sia dall'interpretazione e applicazione eseguita dalla Corte, risulta con tutta evidenza l'intento di non svuotare di contenuto il ruolo del delegante in ogni funzione amministrativa. Anzi, si richiede agli amministratori non delegati un concreto coinvolgimento a tutti gli effetti nella gestione societaria, tale per cui un eventuale deficit a monte delle informazioni fornite dai delegati (come accaduto nel caso di cui all'ordinanza in commento) è rivelatore del non corretto esercizio degli obblighi di cui all'art. 2381, comma 6, c.c.

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