Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: la nozione di “prestatore di servizi relativi a società”

27 Giugno 2024

L'importanza giurisprudenziale della sentenza è ravvisabile nelle normative individuate nella decisione, alla luce delle quali, ai fini dell'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione, si deve sempre tener conto non soltanto del testo, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla norma.

Massima

Il proprietario locatore di un bene immobile nel quale il locatario registra, con il consenso di quest'ultimo, la sua sede legale ed effettua operazioni non rientra, per questo solo fatto, nella nozione di «prestatore di servizi relativi a società o trust».

Il caso

Tra settembre 2021 e febbraio 2022 la società commerciale “Citadeles nekustamie īpašumi”, la quale si occupava di acquisto e vendita di beni immobili, nonché della loro locazione e gestione, veniva sottoposta a un'ispezione in materia di lotta al riciclaggio di denaro effettuata dall'ente competente del VID (Valsts ieņēmumu dienests, l'amministrazione tributaria nazionale della Lettonia).

Nello specifico, nel rapporto di ispezione predisposto dal suddetto ente, si riteneva che la società in questione, concedendo in locazione i locali siti in un edificio di sua proprietà a persone giuridiche e istituti giuridici che avevano registrato la loro sede legale in tali locali, svolgesse l'attività di «prestatore di servizi per la costituzione e la gestione di istituti giuridici o di persone giuridiche», ai sensi dell'art. 1, par. 1, punto 10, della Legge sulla prevenzione (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums, ossia la normativa sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione, del 17 luglio 2008, n. 116, modificata al fine di recepire la Direttiva 2015/849/UE nell'ordinamento giuridico lettone). Attività, quest'ultima, non dichiarata al VID causando l'inottemperanza degli obblighi di legge; difatti, vista l'autorizzazione, da parte della società, a registrare la sede legale nei locali concessi in locazione, questa veniva considerata soggetto obbligato, conformemente all'art. 3 della richiamata legge.

Alla luce di ciò, con decisione del 28 marzo 2022, l'ente infliggeva alla “Citadele” una sanzione pecuniaria di importo pari a euro 1.000.

La società proponeva, quindi, ricorso dinanzi al Direttore generale del VID che, con decisione del 15 giugno 2022, confermava quanto già deciso.

Ciononostante, mediante atto introduttivo del 15 luglio 2022, l'azienda adiva il Tribunale amministrativo distrettuale della Lettonia con ricorso di annullamento della decisione del Direttore generale, adducendo come motivazione la mancanza della qualità di soggetto obbligato, vista l'assenza di ulteriori prestazioni di servizi.

Il giudice del rinvio, in sede di esame, precisava che la definizione della nozione di «prestatore di servizi per la costituzione e la gestione di istituti giuridici o di persone giuridiche» di cui all'art. 1 della legge sulla prevenzione corrispondeva a quella di «prestatore di servizi relativi a società o trust» di cui all'art. 3, punto 7, della Direttiva 2015/849/UE e che, in nessuno dei due casi, si precisava se la nozione di «servizi relativi a società o trust» dovesse essere interpretata come un servizio particolare, non derivante da un'operazione consistente nella locazione di un bene immobile proprio. Tuttavia, visto il dubbio del giudice relativo alla possibilità che il locatore di un bene immobile potesse essere considerato un «prestatore di servizi relativi a società», ai sensi dell'art. 3, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre le questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia europea.

La questione    

Nel caso di specie, le questioni sottoposte all'esame della Corte vedevano, in prima istanza, l'interpretazione della nozione di “prestatore di servizi relativi a società”, di cui all'art. 3, punto 7, lett. c), della Direttiva 2015/849/UE, nel senso di un servizio distinto non derivante da un'operazione consistente nel dare in locazione beni immobili propri e non collegato a tale operazione, a prescindere dal fatto che il locatore avesse o meno prestato il consenso a che il locatario stabilisse la propria sede legale nell'immobile e vi effettuasse operazioni commerciali.

In seconda istanza, in caso di risposta negativa alla prima questione, il giudice del rinvio chiedeva di analizzare se tale nozione dovesse essere interpretata nel senso che, nei casi di concessione in locazione dell'immobile da una persona fisica, alla stessa dovessero applicarsi gli stessi requisiti applicabili a una persona giuridica o a un istituto giuridico, indipendentemente dalle circostanze di fatto, quali, ad esempio, il numero di immobili in possesso di tale persona fisica e dati in locazione e la circostanza che la locazione dell'immobile non si ricollegasse all'attività economica o altre circostanze.

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Giustizia sviluppava la risposta decisoria muovendo da alcune motivazioni principali.

Conformemente all'art. 3, punto 7, lett. c), della Direttiva 2015/849/UE, per «prestatore di servizi relativi a società o trust» è da intendersi qualsiasi soggetto che fornisce «una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo e di altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altro soggetto giuridico o istituto giuridico», servizi prestati a titolo professionale e a terzi.

Non rinvenendo, nella richiamata normativa, alcuna definizione del servizio consistente nel fornire «una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo», la CGUE faceva riferimento all'art. 4, lett. a), della Direttiva 2017/1132/UE, secondo cui la nozione di «sede legale» designa la sede di una persona giuridica, come definita nel suo statuto o in qualsiasi altro documento equivalente, ossia la costituzione di una persona giuridica richiede, di regola, la fissazione di una sede siffatta.

Dal momento che, nel caso di specie, risultava applicabile il diritto lettone, secondo il quale la fissazione della sede legale impone di indicare sia la località che un indirizzo preciso, la Corte ammetteva che la sede legale indicata forniva un mero punto di contatto a fini professionali e amministrativi – quale indirizzo commerciale, postale o amministrativo –, da distinguersi dal servizio di locazione di un bene immobile, il cui limite è il mero impegno a mettere tale bene a disposizione, dietro pagamento di un canone.

La Corte evidenziava, inoltre, l'utilizzo della congiunzione «e» nel testo dell'art. 3, punto 7, lett. c), della Direttiva 2015/849/UE, in riferimento alla fornitura di «altri servizi connessi», confermando l'interpretazione secondo la quale la mera messa a disposizione di un bene immobile, anche utilizzato per disporre di «una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo», non è sufficiente ai fini della qualificazione del locatore come «prestatore di servizi relativi a società o trust».

Suddetta Direttiva, conformemente al suo art. 2, par. 1, punto 3, lett. c), è applicabile ai prestatori di servizi alle società e ai trust in quanto soggetti obbligati. Tuttavia, il Legislatore europeo non ha incluso i locatori di beni immobili tra i soggetti obbligati di cui all'art. 2, par. 1, e, per di più, la norma non collega la qualità di «prestatore di servizi relativi a società o trust» a transazioni immobiliari.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte dichiarava che l'art. 3, punto 7, lett. c), della Direttiva 2015/849/UE era da interpretarsi nel senso che il proprietario locatore di un bene immobile nel quale il locatario registra, con il consenso di quest'ultimo, la sua sede legale ed effettua operazioni, non rientra, per questo solo fatto, nella nozione di «prestatore di servizi relativi a società o trust», ai sensi di tale disposizione.

Per questi motivi, la CGUE stabiliva che: «L'art. 3, punto 7, lett. c), della Direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento n. 648/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata dalla Direttiva 2018/843/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, deve essere interpretato nel senso che: il proprietario locatore di un bene immobile nel quale il locatario registra, con il consenso di quest'ultimo, la sua sede legale ed effettua operazioni non rientra, per questo solo fatto, nella nozione di «prestatore di servizi relativi a società o trust», ai sensi di tale disposizione».

Osservazioni

L'importanza giurisprudenziale della sentenza è ravvisabile nelle normative individuate nella decisione, alla luce delle quali, ai fini dell'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione, si deve sempre tener conto non soltanto del testo, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla norma.

A tal proposito, l'obiettivo principale della Direttiva 2015/849/UE è la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Nello specifico, essendo le disposizioni della normativa di carattere cautelativo, mirano a istituire, secondo un approccio basato sul rischio, un insieme di misure preventive e dissuasive che consentono un contrasto efficace, al fine di evitare che flussi di denaro illecito possano minare l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario dell'Unione e costituire una minaccia per il suo mercato interno, nonché per il mercato internazionale.

Nel caso di specie, la cornice normativa di riferimento fa capo a due disposizioni centrali.

In primo luogo, all'art. 2 della Direttiva 2015/849/UE, che elenca i soggetti ai quali, in virtù della loro partecipazione all'esecuzione di un'operazione o di un'attività di natura finanziaria, essa si applica, specificando nel par. 1, punto 3, lett. c), che è per l'appunto applicabile ai prestatori di servizi relativi a società e trust che non rientrano già nell'ambito di applicazione dell'art. 2, par. 1, punto 3, lett. a) o b).

In secondo luogo, all'art. 3, punto 7, lett. c), della Direttiva 2015/849/UE, secondo cui per «prestatore di servizi relativi a società o trust» deve intendersi qualsiasi soggetto che fornisca «una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo e di altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altro soggetto giuridico o istituto giuridico».

Alla luce dell'esame della Corte, tale servizio implica la sola messa a disposizione di un punto di contatto e si distingue dal servizio di mera locazione di un bene immobile: da un lato, l'oggetto della locazione di un bene immobile si limita, in linea di principio, all'impegno di mettere il bene a disposizione, dietro pagamento di un canone di locazione; dall'altro, il ricorso al servizio consistente nel fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo non presuppone affatto la conclusione di un contratto di locazione relativo a un bene immobile e implica, di regola, la fornitura di servizi complementari, quale l'inoltro di documenti amministrativi.

Un'attenta lettura dell'art. 3, punto 7, lett. c), che fa riferimento alla fornitura di «altri servizi connessi», conferma l'interpretazione secondo la quale la mera messa a disposizione di un bene immobile, anche utilizzato per disporre di «una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo», non è sufficiente ai fini della qualificazione del locatore come «prestatore di servizi relativi a società o trust», ai sensi della summenzionata disposizione. Peraltro, la mera circostanza che il locatore esprima il proprio consenso, nel contratto di locazione, al fatto che il locatario possa registrare la sua sede legale nel bene immobile di cui trattasi non può essere considerata un «servizio connesso».

Invero, come rilevato dalla Commissione, nell'ambito di un contratto di locazione avente ad oggetto un bene immobile, il diritto di utilizzare l'indirizzo di tale bene come sede legale non è altro che un diritto connesso derivante dalla prestazione principale. Lo stesso vale per il diritto di utilizzare tale indirizzo come indirizzo commerciale, postale o amministrativo.

Dunque, alla luce di tali considerazioni, la Corte ha deciso che il già citato art. 3 deve essere interpretato nel senso che il proprietario locatore di un bene immobile nel quale il locatario registra, con il consenso di quest'ultimo, la sua sede legale ed effettua operazioni, non rientra, per questo solo fatto, nella nozione di «prestatore di servizi relativi a società o trust».

Ciò “depura” la fattispecie da una casistica insidiosa che poteva riprodursi sulla base di interpretazioni non propriamente logiche della norma.

Riferimenti

R. Razzante, Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio, II ed., Torino, 2023.

R. Razzante, Riciclaggio e reati connessi, Giuffrè Francis Lefebvre, 2023.

A. Gaudieri, Riciclaggio o finanziamento del terrorismo: il locatore non è prestatore di servizi di una società, in Rivista Penale Diritto e Procedura, 30 aprile 2024.

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