Lacunosa tenuta della cartella clinica: quali profili giuridici rilevanti?

21 Giugno 2024

La Cassazione si pronuncia su una questione importante e ricorrente: la lacunosa tenuta della cartella clinica, che a sua volta apre a diversi profili giuridici, come il valore probatorio della cartella (con conseguenze in ordine al riparto dell’onere probatorio), necessità della querela di falso, fino alla valutazione della responsabilità medica/nesso di causa.

Il caso

Il triste caso riguardo la morte di una bambina al momento del parto in ospedale. Gli attori allegavano un comportamento gravemente negligente del personale medico, che non aveva sottoposto la paziente, che presentava diversi fattori di rischio, ad esami strumentali più assidui, che non aveva effettuato tempestivamente un intervento cesareo d'urgenza, che avrebbe salvato la vita alla bambina, ed un grave inadempimento dell'ospedale rispetto all'obbligo di custodia e cura della completezza della cartella clinica perché da essa non risultava il tracciato della penultima indagine cardiotocografica, eseguita la sera precedente al parto, la cui avvenuta esecuzione, oltre ad essere stata allegata dagli attori, era stata accertata anche dal GIP nel corso delle indagini e del procedimento penale apertosi a carico dei sanitari.

Sostenevano che già in questo tracciato emergeva una sofferenza in atto del feto che, ove rilevata, avrebbe consentito, con un intervento cesareo d'urgenza eseguito la sera prima del parto, di evitare la morte della bambina.

Effettuata CTU medico legale, il tribunale adito accoglieva la domanda.

La Corte d'Appello riformava integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo corretta secondo i dati a disposizione ex ante la decisione dei sanitari di non intervenire fin dalla sera prima con un taglio cesareo e di non eseguire altro controllo CTG fino alla mattina.

La questione e le soluzioni

Le questioni sono strettamente collegate:

  1. natura di certificazione amministrativa della cartella clinica e necessità di impugnarne il contenuto tramite querela di falso;
  2. cartella clinica lacunosa tra applicazione degli articoli 40 e 41 c.p. e il principio civilistico del più probabile che non in materia di nesso di causalità.

1) Necessità o meno della querela di falso per contestare la mancanza di un contenuto, relativo ad una attività svoltasi, nella cartella clinica. Onere della prova. È corretto dire che la cartella clinica ha natura di certificazione amministrativa: «le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e ss. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse».

Nel caso di cartella “lacunosa”, tale principio non chiarisce quale sia il valore probatorio della cartella in ordine a tutte quelle attività che non risultano da essa e che la parte assume, al contrario, essersi svolte e non siano risultanti a causa di una lacunosa tenuta della cartella, se non per la dolosa soppressione di una parte di essa.

Tuttavia, si ricava che quel contenuto di fede privilegiata di cui sono dotate le positive dichiarazioni di attività svolte non stende il suo ombrello protettivo fino all'implicita affermazione che null'altro è avvenuto, in relazione a quel paziente, per quel ricovero, che dovesse essere inserito all'interno della cartella clinica.

In relazione a ciò che non risulta dalla cartella clinica non è necessario alla parte che ne vuole far accertare una lacuna o una omissione proporre querela di falso.

In relazione ai dati mancanti, che una delle parti assume dovessero essere riportati, perché relativi ad attività (nel caso in esame, cliniche o terapeutiche) che assume si siano svolte, la prova può essere fornita con ogni mezzo e si tratta di accertamento in fatto, riservato al giudice di merito.

2) Nesso eziologico. In tema di responsabilità professionale sanitaria, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente (allorché proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno): principio della vicinanza alla prova.

La Cassazione precisa che l'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente solo quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo legame eziologico, e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno.

La valenza dell'incompletezza della cartella, infatti, sta in questi rigorosi limiti.

La conformazione della condotta del sanitario nel senso di astratta idoneità alla causazione dell'evento dannoso è logicamente il primo elemento da vagliare, mentre soltanto se, al contrario, la condotta del sanitario fosse astrattamente ovvero assolutamente inidonea a causarlo, non occorrerebbe alcuna ulteriore ricostruzione fattuale.

In relazione all'accertamento nel procedimento penale, in sede civile occorre verificare se vi è stata lacunosa tenuta della cartella clinica e se possa ritenersi accertato, senza alcun vincolo di prova legale, che sia stato eseguito sulla paziente l'esame non risultante dalla cartella clinica, e se da esso risultassero già indici di una sofferenza fetale tali che, se tempestivamente presi in considerazione, la morte della bambina avrebbe potuto essere evitata.

Tale accertamento seguirà non il criterio penalistico - non pertinente - della certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma seguendo il criterio civilistico del più probabile che non.

Conclusioni

Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e ss. c.c., per quanto attiene alla indicazione ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento.

La prova dell'effettivo svolgimento di attività non risultanti dalla cartella clinica stessa può essere invece fornita con ogni mezzo.

Non sono coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa annotate.

*Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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