Composizione negoziata: istruzioni per la compilazione della scheda sintetica esperti

La Redazione
24 Giugno 2024

Il 10 giugno scorso è stata diffusa dal CNDCEC un’informativa riguardante i contenuti e le modalità di compilazione della scheda sintetica prevista dall’art. 13 comma 5, c.c.i.i.

Ai sensi dell'art. 13 comma 7, quinto periodo, c.c.i.i., la commissione regionale incaricata di nominare l'esperto in seguito al ricevimento dell'istanza ex art. 17 c.c.i.i. attinge dall'elenco di esperti (di cui al comma 3) formato presso ciascuna camera di commercio di ciascun capoluogo di regione.

Per individuare la figura professionale più idonea rispetto alle esigenze della singola impresa che accede alla composizione negoziata, la commissione tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante da una “scheda sintetica”. Quest'ultimo documento – compilato dal professionista sulla base di un modello uniforme definito con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia (del 21 marzo 2023) – viene reso disponibile dalle Camere di commercio tramite uno specifico supporto informatico, conforme alle indicazioni contenute nell'allegato 5 del decreto del Ministero della giustizia del 21 marzo 2023, operativo dal 18 giugno scorso.

Orbene, il CNDCEC, con l'informativa n. 81/2024, ha diffuso un documento che – oltre a descrivere le fasi operative in cui si articola il nuovo processo per l'inserimento nell'elenco degli esperti e per la comunicazione della scheda sintetica – illustra nel dettaglio le specifiche tecniche per l'utilizzo del supporto informatico relativo alla nuova "scheda sintetica sul profilo professionale dell'esperto” (Allegato 1), fornendo le istruzioni, anche grafiche, per la compilazione della stessa, che avviene a cura del singolo professionista, e per lo svolgimento delle verifiche di competenza degli ordini territoriali di appartenenza degli esperti.

Insieme alle specifiche tecniche il CNDCEC ha diffuso il nuovo modello Excel dedicato alla raccolta dei dati dei nuovi esperti che gli Ordini territoriali trasmettono alle Camere di Commercio capoluogo di regione ai fini dell'iscrizione negli elenchi regionali.

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