Per il Tribunale di Roma, ove la debitrice sia una società (nella specie a responsabilità limitata) in liquidazione, va respinta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, qualora i beni che compongono il patrimonio sociale consentano l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
Massima
Ove la debitrice sia una società in liquidazione, è preclusa l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando i beni che compongono il patrimonio sociale consentano l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
La fattispecie
Con distinti e successivi ricorsi alcuni creditori avevano chiesto la dichiarazione giudiziale d'insolvenza di una società posta in stato liquidazione, premettendo di aver inutilmente tentato sia pignoramenti di crediti vantati dalla debitrice, già vincolati da precedenti pignoramenti, sia pignoramenti mobiliari presso la sede legale che però in taluni casi era risultata chiusa, in altri impediti dalla condotta ostruzionistica del personale dipendente della debitrice (non superata dal richiesto intervento della forza pubblica, a causa dell'ora tarda). La società debitrice, costituitasi in giudizio, ha dedotto che alcuni ricorsi avrebbero presentato natura emulativa stante il proprio stato di liquidazione e la capienza del proprio patrimonio per la soddisfazione di tutti i crediti, altri sarebbero invece contestati. La medesima debitrice ha altresì dedotto la predisposizione di un piano di rateizzazione dei restanti crediti degli istanti, ed in particolar modo di quelli dei dipendenti, nonché di negozi di cessione dei diritti contenziosi e del credito IVA già riconosciuto per euro 131.677,18 e di cui è stato chiesto il rimborso. Disposti vari rinvii su accordo di alcune parti, il Tribunale ha assegnato distinti termini per note, ai ricorrenti per la precisazione del rispettivo credito e alla debitrice per il deposito di documentazione relativa al bilancio di liquidazione ovvero ad una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, con la sopravvenienza della prospettata liquidazione del credito IVA e con gli eventuali ulteriori pagamenti dei crediti vantati. Posto che dall'esame delle risultanze documentali è emersa la capacità della debitrice di estinguere i propri debiti tramite la liquidazione del proprio patrimonio (e cioè l'attivo patrimoniale risulta capiente rispetto al passivo in quanto: a) la medesima società ha deliberato lo scioglimento e successivamente la propria liquidazione in data 31.10.2022, e dunque alcuni mesi prima del deposito della prima istanza di liquidazione giudiziale a proprio carico, avendo pubblicato quale ultimo bilancio quello relativo al 2021; b) il suddetto bilancio presenta un sopravanzo rispetto all'ammontare complessivo dei debiti), il Tribunale di Roma ha respinto le istanze di liquidazione giudiziale.
Le questioni affrontate e il contrasto in giurisprudenza
La questione sottoposta all'esame del Tribunale di Roma riveste una notevole importanza pratico-applicativa, in quanto attiene alla assoggettabilità a liquidazione giudiziale della società che ha già deliberato la propria liquidazione, specie in relazione al presupposto oggettivo (vale a dire la sussistenza dello stato d'insolvenza).
Posto che: a) per l'art. 121 CCI la normativa sulla liquidazione giudiziale si applica agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCI (le cd. soglie dimensionali) e che b) siano in stato d'insolvenza, a norma dell'art. 2, lett. b (che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) è sul difetto di quest'ultimo presupposto che il Tribunale fonda, a nostro avviso correttamente, la propria decisione. Segnatamente, qualora la debitrice sia società in liquidazione l'accertamento dello stato d'insolvenza tende unicamente a verificare se i beni che compongono il patrimonio sociale consentano l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali. Ed infatti, l'impresa in liquidazione non si propone di restare sul mercato, ma ha come esclusivo obiettivo il soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, e la distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, né rileva più che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (tra molte, cfr. Cass., VI-I, ord., 5 novembre 2020, n. 24660; Cass. civ., sez. I, ord., 3 agosto 2017, n. 19414; Cass. civ. 7 dicembre 2016, n. 25167).
A ben guardare, non è la circostanza che la società sia già in liquidazione ad escludere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale ma l'insussistenza dell'insolvenza; tant'è che quando la società è in liquidazione ricade comunque nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore dimostrare l'eccedenza dell'attivo patrimoniale rispetto al passivo che quindi deve esporre in modo realistico i possibili valori di realizzo ed i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo ( così Cass., VI-I, ord., 7 dicembre 2016, n. 25167 che ha respinto il ricorso di società in liquidazione avverso sentenza della Corte di Appello di rigetto del reclamo nei confronti della sentenza dichiarativa di fallimento). Onere di allegazione che, nel caso di specie, è stato adeguatamente assolto dalla società debitrice, consentendo così al Collegio di escludere la sussistenza dell'insolvenza e, quindi, di respingere le istanze di liquidazione giudiziale.
Primo orientamento
Secondo orientamento
Qualora la società debitrice sia in liquidazione l'accertamento dello stato d'insolvenza verte unicamente a verificare se i beni che compongono il patrimonio sociale consentano l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali. Ed infatti, l'impresa in liquidazione non si propone di restare sul mercato, ma ha come esclusivo obiettivo il soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, e la distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non rileva più che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (tra molte, cfr. Cass. civ., VI-I, ord., 5 novembre 2020, n. 24660; Cass. civ., sez. I, ord., 3 agosto 2017, n. 19414; Cass. civ. 7 dicembre 2016, n. 25167).
Quando la società è in liquidazione ricade comunque nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore dimostrare l'eccedenza dell'attivo patrimoniale rispetto al passivo che quindi deve esporre in modo realistico i possibili valori di realizzo ed i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo ( così Cass civ., VI-I, ord., 7 dicembre 2016, n. 25167 che ha respinto il ricorso di società in liquidazione avverso sentenza della Corte di Appello di rigetto del reclamo nei confronti della sentenza dichiarativa di fallimento).
La soluzione proposta
Il Tribunale di Roma, alla luce dell'art. 2, lett. b), CCI ha respinto le istanze di liquidazione giudiziale della società in liquidazione dopo aver verificato che i beni che compongono il patrimonio sociale consentono l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, come comprovato dalla documentazione ritualmente allegata dalla società debitrice.
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