Nuovo processo di cognizione, verifiche preliminari e comunicazione "tardiva" alle parti del decreto

La Redazione
26 Giugno 2024

Il Tribunale di Bologna, nella sentenza del 17 maggio 2024, n. 1466, ha esaminato la seguente questione: cosa accade se il decreto ex art. 171-bis c.p.c. è stato comunicato alle parti nove giorni dopo lo scadere del primo dei termini a ritroso stabiliti dall'art. 171-ter c.p.c.?

Va rilevato che se è vero che il decreto ex art. 171-bis c.p.c. è stato comunicato alle parti nove (sei, se si considera la data conseguente al rinvio d'ufficio) giorni dopo lo scadere del primo dei termini a ritroso stabiliti dall'art. 171-ter c.p.c., è altresì vero che la convenuta aveva depositato con largo anticipo la prima memoria integrativa, che dopo la comunicazione del decreto a conferma della data della prima udienza risultante dal rinvio d'ufficio nessuna istanza è stata presentata dall'attrice ai fini di una rimessione in termini, che dopo la comunicazione del decreto solo la convenuta ha depositato la seconda memoria integrativa, che l'attrice non ha depositato neppure la terza memoria integrativa in prossimità dell'udienza regolata dall'art. 183 c.p.c.

Dunque, se, da un lato, nella sua attuale formulazione l'art. 171-bis c.p.c. non prevede lo slittamento dei termini a ritroso di cui all'art. 171-ter c.p.c. qualora il giudice emetta il decreto dopo i quindici giorni dallo scadere del termine stabilito dall'art. 166 c.p.c. (ossia, quello per la tempestiva costituzione del convenuto) e confermi la già fissata data della prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c. (v. anche la lettera dell'art. 171-ter c.p.c.), il che fa ritenere che, salva diversa determinazione del giudice ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 171-bis c.p.c.), quei termini a ritroso decorrono ex lege, ossia anche se il giudice non si pronuncia sull'esito delle verifiche preliminari o lo fa tardivamente; dall'altro, l'istanza di rimessione in termini avrebbe dovuto essere presentata subito dopo la comunicazione del decreto ex art. 171-bis c.p.c. e comunque prima dello scadere del termine per il deposito della seconda memoria integrativa, momento oltre il quale non avrebbe più potuto ravvisarsi una ipotetica non imputabilità della decadenza a fronte di dubbi interpretativi sulla portata delle nuove disposizioni processuali. 

In sostanza, anche ad ammettere che l'omesso deposito della prima memoria sia dipeso da un incolpevole affidamento dell'attrice in ordine alla necessità dell'emissione del decreto di cui all'art. 171-bis c.p.c. ai fini del decorso dei termini nei quali compiere le attività regolate dall'art. 171-ter c.p.c. (sul punto, nei primi mesi di applicazione delle nuove disposizioni sul processo ordinario di cognizione, sono in effetti emerse le più varie interpretazioni in dottrina e giurisprudenza), lo stesso non può dirsi quanto all'omesso deposito della seconda e della terza memoria integrativa, essendo l'attrice rimasta del tutto inerte dopo la comunicazione del decreto che ha confermato la data della prima udienza già nota alle parti o da esse agevolmente conoscibile consultando il fascicolo informatico sulla consolle. 

Per un verso, l'attrice non ha indicato in quali decadenze essa sarebbe incorsa per non aver depositato la prima memoria (o la seconda o la terza), il che rende in radice inammissibile l'istanza formulata ai sensi dell'art. 153 c.p.c.; per un altro, una volta emesso il decreto ex art. 171-bis c.p.c. l'attrice avrebbe dovuto tempestivamente allegare e dimostrare i presupposti per la rimessione in termini quanto meno in relazione alle altre due memorie integrative, il che non è avvenuto.

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