Errore medico, nullità del consenso informato e danno biologico spettante agli eredi jure successionis

La Redazione
27 Giugno 2024

Il caso in questione, che riguarda la responsabilità di un’azienda sanitaria locale, ha ad oggetto la richiesta jure hereditatis di parte attrice del risarcimento del danno biologico permanente subito subito da Tizia,  in conseguenza dell'errore medico dei convenuti.

In caso di errore medico, se il paziente è deceduto per causa non ricollegabile alla menomazione patita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno biologico permanente spettante agli eredi del defunto jure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura non costituisce più in questo caso un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto. E del resto, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte (in questo senso, Cass. civ., sentenze 3 ottobre 2003, n. 14767, 24 ottobre 2007, n. 22338, 31 gennaio 2011, n. 2297, 14 novembre 2011, n. 23739, 18 gennaio 2016, n. 679, 26 maggio 2016, n. 10897, e 26 giugno 2020, n. 12913).

Nel caso di specie Tizia ha subito il suddetto danno all'età di 77 anni ed è deceduta nel 2023 a distanza di dieci anni dall'evento nefasto. Dal rapporto annuale dell'Istat del 2023 risulta che la stima della speranza di vita è di 80,5 anni per gli uomini e di 84,8 anni per le donne. Ne consegue che Tizia ha vissuto ben oltre quella che era la sua aspettativa di vita, sicché il Tribunale ritiene equo corrispondere agli eredi l'intero danno biologico permanente patito dalla danneggiata al momento del decesso.

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