Conciliazione sindacale: ai fini della validità è sufficiente l’assistenza del rappresentante sindacale presso una sede non “protetta”?
28 Giugno 2024
Può ritenersi valida la conciliazione intervenuta tra le parti svolta non presso la sede sindacale, bensì presso i locali aziendali anche qualora vi sia stata l'effettiva assistenza da parte del rappresentante sindacale cui il lavoratore ha conferito mandato? L'art. 2103, co. 6, c.c. prevede che nelle sedi di cui all'art. 2113, co. 4, c.c., o presso le commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Le disposizioni richiamate dall'ultimo comma dell'art. 2113 c.c. individuano quali sedi cc.dd. protette: la sede giudiziale (artt. 185 e 420 c.p.c.), le commissioni di conciliazione presso l'ITL competente (art. 410 e 411, commi 1 e 2, comma c.p.c.), le sedi sindacali (art. 411, comma 3, c.p.c.), oltre ai collegi di conciliazione e arbitrato (art. 412 ter e quater c.p.c.). Nel caso in cui l'accordo conciliativo sia stato sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore alla presenza di un rappresentante sindacale, presso i locali della società, tali modalità non potrebbero soddisfare i requisiti normativamente previsti ai fini della validità delle rinunce e transazioni in base alle disposizioni richiamate. La protezione del lavoratore non è affidata, infatti, unicamente all'assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari a garantire la libera determinazione del lavoratore e l'assenza di condizionamenti di qualsiasi genere. I luoghi selezionati dal legislatore hanno, pertanto, carattere |