Compensazione pecuniaria per il passeggero che ha subito un ritardo del volo di dieci ore
25 Giugno 2024
L’errata lettura dei documenti prodotti e l’inesatta applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c. conducono alla riforma della sentenza appellata. Da un lato, è pacifico e comunque riscontrato dai documenti prodotti che la distanza tra San Paolo del Brasile e Bologna è ben superiore a 3.500 km e che nel caso concreto il passeggero ha subito un ritardo all'arrivo di circa dieci ore rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco: di fatto, l’odierno appellante (che avrebbe dovuto atterrare a Bologna alle ore 11:55 del 29 maggio 2021 proveniente da Madrid) dopo i voli da San Paolo a Lisbona e da Lisbona a Roma Fiumicino si è imbarcato sull’aereo in partenza da Roma Fiumicino alle ore 21:40 del 29 maggio 2021 e diretto a Bologna. Ciò comporta, per il combinato disposto degli artt. 4 e 7 reg. cit., il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria nella misura di euro 600,00 oltre interessi legalidal 21 luglio 2021. Dall'altro lato, sono documentati gli esborsi sostenuti dall’odierno appellante, per imbarco del bagaglio aggiuntivo (nonostante il precedente pagamento) e per il secondo test Covid, quale conseguenza del negato imbarco. Attese le conclusioni dell’appellante, (omissis) va dunque condannata al pagamento della ulteriore somma di euro 158,84 oltre interessi legali dal 21 luglio 2021. |