Nuovo documento di ricerca del CNDCEC in tema di falso in attestazioni e relazioni nel c.c.i.i.

La Redazione
25 Giugno 2024

È stato diffuso un nuovo documento di ricerca del CNDCEC e della Fondazione Nazionale dei commercialisti dal titolo “Falso in attestazioni e relazioni nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.

Il documento prende atto della centralità del ruolo svolto dal professionista per il risanamento delle imprese in crisi, centralità ribadita anche nel recente schema di decreto correttivo al c.c.i.i. (approvato in via preliminare dal CdM lo scorso 10 giugno). Al contempo, per quanto attiene alle crisi dei soggetti sovraindebitati, il codice conferma la centralità degli organismi di composizione della crisi (OCC) istituiti (anche) presso gli ordini professionali.

Lo studio fa seguito alla recente pubblicazione dei “Principi di attestazione dei piani di risanamento” (si veda I Principi di attestazione dei piani di risanamento, versione 2024, IUS Crisi d'impresa, 13 maggio 2024) che alla sezione 11 si soffermava sull'individuazione delle responsabilità civili e penali dell'attestatore. Le novità segnalate in detti Principi, unitamente alle modifiche apportate dall'art. 342 c.c.i.i. – si legge nella presentazione dell'odierno documento – hanno suggerito l'idea di dedicare particolare attenzione all'esame della fattispecie disciplinata nel Capo III del Titolo IX del medesimo codice (l'art. 342 c.c.i.i.). Vengono altresì svolte alcune generali considerazioni – con riferimento agli OCC – in ordine alla portata applicativa dell'art. 344 commi 3 e 4, c.c.i.i.

Viene dunque esaminato l'art. 342 c.c.i.i. (“Falso in attestazioni e relazioni “), anche nel raffronto con il suo antecedente storico-giuridico “diretto”, corrispondente all'art. 236-bis l. fall. (sempre rubricato “Falso in attestazioni e relazioni”). Infine, come detto, il documento affronta il tema del reato descritto nell'art. 344 comma 3 – relativo ai componenti dell'organismo di composizione della crisi che rendono false attestazioni nella relazione di cui agli artt. 68,76,269 e 283 c.c.i.i. in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli artt. 67 e 75 c.c.i.i., nell'attestazione di cui all'art. 268 c.c.i.i., nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'art. 283 c.c.i.i. – e comma 4 – relativo al componente dell'OCC che cagiona il danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

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