CNF, l’avvocato può essere iscritto in più elenchi dei curatori speciali del minore?

La Redazione
26 Giugno 2024

Il CNF, nella sentenza 22 marzo 2024, n. 87, si è pronunciato sul ricorso presentato da un avvocato avverso il provvedimento di diniego di ammissione all’elenco dei curatori speciali del Tribunale di Busto Arsizio espresso dal Consiglio dell’Ordine territoriale.

Nel caso esaminato il COA di Busto Arsizio aveva rigettato la richiesta rilevando che «la collega risultava iscritta all'albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine di Milano” e “che l'iscrizione all'albo di altro foro è ostativa all'accoglimento della domanda, potendo l'avvocato essere iscritto ad un solo albo circondariale e ai relativi elenchi, a mente dell'art. 157, comma 5, L.P.». 

Con il ricorso avverso il provvedimento ai sensi dell'art. 17, comma 7, legge n. 247/2012, l'avvocato chiedeva la revoca del provvedimento, evidenziando che l'art. 17 – che pure pone un divieto di iscrizione contemporanea in più albi circondariali – non porrebbe analogo divieto in relazione alla contemporanea iscrizione in un albo e in uno o più elenchi tenuti da altri Ordini.

Il CNF ha ritenuto la censura fondata. Infatti, è «la stessa legge professionale (art. 5, lett. m), legge n. 247/2012) a prevedere una ipotesi esplicita di scissione tra l'iscrizione nell'albo di un COA e quella in un elenco annesso all'albo di altro COA, laddove viene fatta espressa menzione dell'elenco degli avvocati che – pur iscritti nell'albo tenuto da altro ordine – hanno un domicilio secondario nel circondario dell'Ordine che tiene il c.d. “elenco dei domiciliati”».

La ricorrente aveva poi lamentato l'illegittimità del provvedimento di diniego di iscrizione all'elenco dei curatori speciali anche sotto il profilo dell'eccesso di potere e dell'ingiustizia manifesta.

Tali vizi, secondo il CNF, risulterebbero evidenti, poiché: a) il COA di Busto Arsizio non avrebbe previsto analoga limitazione in sede di disciplina dell'elenco degli amministratori di sostegno e dell'elenco dei delegati alle vendite; b) vi sarebbero altri COA, quale ad esempio quello di Milano al quale la ricorrente è iscritta, che consentirebbero l'iscrizione all'elenco anche ad avvocati non iscritti nel locale albo.

Pur trattandosi di fattispecie eterogene e di elenchi non tenuti dall'Ordine circondariale non v'è dubbio il legislatore, con riferimento almeno all'elenco dei delegati alle vendite disciplinato nell'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non abbia imposto alcun vincolo territoriale di iscrizione, limitandosi genericamente a prevedere l'iscrizione del professionista, che chieda di essere incluso nell'elenco, nell'albo professionale (“4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale”) e tale espressa previsione legislativa sembra suffragare la tesi della generale illegittimità di provvedimenti assunti sulla base di previsioni regolamentari che possano in concreto ostacolare il libero esercizio della professione sull'intero territorio nazionale o, comunque minare, in modo illogico ed irrazionale, la par condicio nell'aspirare ad assumere determinati incarichi professionali anche partecipando ad eventuali elenchi previsti e disciplinati in via regolamentare presso Ordini diversi da quello di effettiva iscrizione.

In applicazione degli indicati principi, il CNF ha quindi disapplicato il regolamento del COA di Busto Arsizio, in parte qua e, per l'effetto, ritenuto che l'avvocatessa dovesse essere inclusa nell'elenco degli avvocati abilitati alla funzione di curatore speciale tenuto dal medesimo Ordine.

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