Recupero crediti cartolarizzati e iscrizione all'albo ex art 106 TUB

La Redazione
27 Giugno 2024

Il Tribunale di Alessandria, con provvedimento del 17 giugno 2024, ha confermato che l'attività di recupero crediti cartolarizzati spetta solo a società iscritte all'albo ex art 106 TUB.

La disposizione che riserva ai servicer iscritti all'albo ex art. 106 TUB l'attività di riscossione dei crediti cartolarizzati abbia natura imperativa. Tale violazione ha rilievo anche civilistico e determina la nullità del contratto, e non solo, come sostenuto di recente dalla Cassazione, la sua violazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative ed eventualmente penali. 

Nella specie la norma imperativa che richiede l'iscrizione all'albo degli intermediari ex art. 106 TUB è diretta a tutelare gli investitori e gli interessi generali del mercato, di rilievo costituzionale (art. 47 Cost.). 

Si deve quindi ritenere che l'atto con cui la società veicolo conferisce direttamente la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all'albo ex art. 106 TUB sia affetta da nulla per violazione di norma imperativa e la società procuratrice risulta priva del potere di rappresentanza sostanziale non potendo riscuotere i crediti in nome e per conto di quest'ultima. Tale nullità si riverbera sul potere di rappresentanza processuale della società incaricata ex art. 77 c.p.c.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.