Procedimento unitario, ricorso prenotativo e differimento del termine: le risposte della giurisprudenza

Remo Tarolli
27 Giugno 2024

Gli Autori commentano una pronuncia di merito resa in tema di prorogabilità del termine ex art. 44 comma 1, lett. a), c.c.i.i. per il deposito della domanda di omologazione e della relativa documentazione, in presenza di una domanda di liquidazione giudiziale presentata da un creditore.

Massima

La possibilità per l'imprenditore di accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, diversi dalla liquidazione giudiziale, non può essere pregiudicata da iniziative dei creditori manifestamente inammissibili o infondate. Il tribunale, nel decidere sulla proroga ex art. 44 c.c.i.i. in presenza di un'istanza di liquidazione giudiziale, è chiamato ad una delibazione sulla stessa con esclusione della sua efficacia preclusiva laddove sia formulabile un giudizio prognostico di manifesta inammissibilità o infondatezza.

Il caso

La decisione in commento è stata pronunciata nel procedimento così sviluppatosi.

-    In data 6 febbraio 2023 è stato depositato un ricorso per la liquidazione giudiziale da parte del creditore di una società (in particolare, dell'avvocato che era stato procuratore della stessa in contenziosi tributari).

-    Successivamente, in data 8 marzo 2023, la medesima società ha presentato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione a norma degli artt. 40 e 44 c.c.i.i. Più nello specifico, con ricorso prenotativo la società ha chiesto un termine per depositare “il piano di ristrutturazione, la domanda di omologa degli accordi e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2 c.c.i.i.”. A seguito di tale domanda, il tribunale ha fissato il termine per il deposito al giorno 8 maggio 2023.

-    Prima del decorso del termine, in data 20 aprile 2023 la ricorrente ha formulato istanza di proroga del termine stesso per ulteriori 60 giorni a norma dell'art. 44 comma 1, lett. a), c.c.i.i.

Il tribunale di Brescia ha quindi dovuto decidere sull'esistenza dei presupposti per la prorogabilità del termine fissato per il deposito della domanda di omologazione e della relativa documentazione.

La questione

La proroga del termine per completare la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza è prevista dall'art. 44 comma 1, lett. a), c.c.i.i. nel caso in cui ricorrano taluni presupposti. Nello specifico, a norma del citato art. 44, tale termine è “prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni”. Il termine può dunque essere prorogato qualora concorrano: i) giustificati motivi e ii) la mancanza di domande per la liquidazione giudiziale.

Con riguardo a quest'ultimo presupposto, è nondimeno controverso se l'istanza di proroga del termine debba essere rigettata in ogni caso in cui sia stata proposta una domanda di liquidazione giudiziale.

In particolare, il tribunale di Brescia ha affrontato tale questione nel caso concreto di una domanda di liquidazione giudiziale manifestamente inammissibile o infondata presentata prima del ricorso prenotativo. In questo caso, se quindi il creditore ha avanzato una domanda di liquidazione giudiziale manifestamente inammissibile o infondata, la società debitrice può ottenere la proroga del termine per il deposito degli accordi?

Le soluzioni giuridiche

Il tribunale di Brescia ha inizialmente evidenziato che l'interpretazione letterale dell'art. 44 comma 1, lett. a), c.c.i.i. escluderebbe la prorogabilità del termine in pendenza di una qualsiasi domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale. In quest'ottica, l'istanza di proroga dovrebbe sempre essere rigettata di fronte a una domanda di liquidazione giudiziale, senza alcuna possibilità di valutarne l'ammissibilità e la fondatezza.

Nel decreto in esame è stata tuttavia valorizzata una lettura meno rigida della norma, fondata sui principi generali normati nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Nello specifico, il tribunale ha interpretato la norma in questione alla luce dei seguenti principi.

-    A norma dell'art. 4 c.c.i.i., è dovere del debitore e dei creditori comportarsi secondo buona fede e correttezza – tra l'altro – nel corso dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. In particolare, in base al quarto comma dello stesso articolo, “I creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore”. Al riguardo, il giudice ha osservato che “la norma rende i creditori, concepiti finora essenzialmente come titolari di diritti, destinatari di specifici doveri, anzitutto verso il debitore stesso”.

-    In forza del successivo art. 7 c.c.i.i., le domande per i diversi strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e le domande di liquidazione giudiziale sono trattate in un unico procedimento, anche mediante riunione. In tale procedimento, è prevista la trattazione prioritaria della domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale, a condizione che la domanda non sia manifestamente inammissibile e il piano non sia manifestamente inadeguato. A questo punto, il Giudice ha statuito che il citato articolo “sanziona sì gli abusi del debitore, ma va letto come espressione di un principio generale, che specularmente riguarda anche i creditori”. Pertanto, si devono evitare “iniziative strumentali” anche da parte dei creditori.

Dalla lettura combinata delle norme suddette, il tribunale ha ricavato che in generale “la possibilità, per l'imprenditore, di accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza diversi dalla liquidazione giudiziale, non possa essere pregiudicata da iniziative dei creditori manifestamente inammissibili o infondate”.

Ai fini della decisione, tale regola è stata applicata alla proroga del termine per il deposito degli accordi. Ne è derivato che le domande di liquidazione giudiziale avanzate dai creditori che risultino manifestamente inammissibili o infondate non precludono la proroga del termine per completare la domanda di accesso agli strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale.

In particolare, il giudice bresciano ha ritenuto che “il tribunale, nel decidere sulla proroga ex art. 44 c.c.i.i. in presenza di un'istanza di liquidazione giudiziale, sia chiamato ad una delibazione sulla stessa con esclusione della sua efficacia preclusiva laddove sia formulabile un giudizio prognostico di manifesta inammissibilità/infondatezza”.

Nel caso concreto, è stata perciò operata una valutazione sommaria del ricorso per la liquidazione giudiziale; rilevata la manifesta infondatezza del ricorso stesso (e la presenza di giustificati motivi), è stata quindi concessa la proroga del termine per la procedura alternativa.

La soluzione offerta dal tribunale di Brescia risulta essere stata finora seguita nel suo indirizzo generale dal tribunale di Salerno, mentre il tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è pronunciato in senso contrario. In breve, questi tribunali si sono espressi come segue.

-    Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere con decreto di data 31 maggio 2023 ha operato una distinzione tra l'ipotesi in cui la domanda di liquidazione giudiziale sia precedente al ricorso prenotativo e quella in cui sia successiva. In quest'ultimo caso, sarebbe possibile concedere la proroga del termine per il deposito della proposta con il piano o gli accordi, a tutela del debitore che si è attivato per superare la crisi dell'impresa. Di contro, qualora l'istanza di liquidazione giudiziale abbia preceduto il ricorso prenotativo - che è il caso presentatosi al tribunale - allora la proroga non sarebbe concedibile sulla base del dato letterale dell'art. 44 c.c.i.i., funzionale alla tutela dei creditori da iniziative dilatorie del debitore.

-    il Tribunale di Salerno con decreto di data 12 febbraio 2024 (decreto che non riporta peraltro i riferimenti temporali della domanda liquidatoria) ha ritenuto che nel caso concreto il ricorso per la liquidazione giudiziale non fosse ostativo alla proroga del termine per la procedura alternativa, in quanto infondato. In particolare, il Tribunale ha effettuato una valutazione piena di tale ricorso, che è stato rigettato. Così risolta la questione della domanda di liquidazione giudiziale, il termine per il deposito della proposta con il piano o gli accordi è stato prorogato.

Osservazioni

L’istanza di proroga del termine ex art. 44 comma 1, lett. a), c.c.i.i. può intervenire in vari scenari sostanziali e processuali. In questo contesto articolato – come oramai noto – il legislatore ha vincolato la prorogabilità del termine in questione alla presenza di giustificati motivi e all’assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale. In riferimento ai motivi ostativi, la disposizione è stata redatta in modo netto, nell’intento dichiarato nella Relazione illustrativa di “scoraggiare un utilizzo abusivo del concordato come strumento di difesa (e differimento) dalla trattazione della richiesta di liquidazione giudiziale”.

Tuttavia, fin dalle prime applicazioni concrete della norma è emersa la necessità di tener conto delle diverse circostanze in cui è formulata l’istanza di proroga, ricorrendo ai principi generali del codice della crisi.

Per il vero, già la citata Relazione illustrativa, proprio nel punto in cui censura l’uso abusivo di procedure alternative alla liquidazione giudiziale come “strumento di difesa” dilatorio, sembra riferirsi in particolar modo all’ipotesi in cui lo strumento alternativo sia proposto in seguito alla domanda liquidatoria. È questo il caso trattato nel decreto del tribunale di Brescia in commento, in cui la domanda di liquidazione giudiziale avanzata dal creditore può aver convinto la società debitrice a presentare il ricorso per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza. In merito alla richiesta di proroga del termine, di fronte alla direzione dettata dal legislatore, la decisione della giurisprudenza di interpretare la norma alla luce dei principi espressi dagli artt. 4 e 7 c.c.i.i. sembra condivisibile. In particolare, appare certamente apprezzabile la ricerca in concreto di un punto di equilibrio tra le ragioni del debitore in crisi e le ragioni dei creditori; equilibrio che è stato correlato alla manifesta inammissibilità o infondatezza delle reciproche iniziative delle parti.

Guida all'approfondimento

Con specifico riguardo alla proroga del termine ex art. 44 comma 1, lett. a), c.c.i.i. in presenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, si riportano le seguenti pronunce giurisprudenziali: Trib. S. Maria Capua Vetere 31 maggio 2023, e Trib. Salerno 12 febbraio 2024.

Sulla valutazione dell'ulteriore presupposto dei giustificati motivi alla luce dei doveri di buona fede e correttezza di cui all'art. 4 c.c.i.i., si segnala Trib. S. Maria Capua Vetere 2 febbraio 2024.

Sulla questione suddetta, in dottrina, Centonze, Accesso agli strumenti alternativi, doveri di lealtà del creditore e proroga del termine ex art. 44 cci, in Dir. fall., 2023, 3-4, 534 ss.; Jeantet-Traversa, Proroga del termine ex art. 44 CCII: cui prodest la negazione in caso di istanza di liquidazione giudiziale “successiva”?, in IUS Crisi d'impresa , 2023, e, più in generale, Gasperini, I termini processuali nel Codice della crisi, tra semplificazione e ragionevole durata delle procedure concorsuali, in Fallimento, 2023, 1, 5 ss..

Sui principi generali, in particolare sugli artt. 4 e 7 c.c.i.i., tra i tanti, Fabiani, Introduzione ai principi generali e alle definizioni del codice della crisi, in Fallimento, 2022, 10, 1173 ss.; Brogi, Clausole generali e diritto concorsuale, ivi, 2022, 7, 877 ss., e D'Attorre, I principi generali nel diritto della crisi d'impresa, in Nuova giur. civ. comm., 2019, 5, 1084 ss., nonché Rordorf, Il diritto esorbitante: abuso del diritto, abuso del processo, abuso del concordato, in Fallimento, 2020, 10, 1199 ss.

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