Sì al credito per ricerca e sviluppo solo in presenza dei correlati costi e della tempestiva esposizione in dichiarazione

La Redazione
28 Giugno 2024

La controversia aveva ad oggetto un atto di recupero d'imposta con il quale l'Agenzia delle Entrate riteneva inesistente il credito d'imposta calcolato dalla società sui costi sostenuti per la ricerca industriale e lo sviluppo. Secondo l'Ufficio tale credito era stato utilizzato in compensazione nell'anno 2011 senza però essere stato correttamente indicato nel quadro RU del Modello Unico per il medesimo anno d'imposta. Per tale ragione, l'Agenzia aveva ripreso il credito e irrogato una sanzione pari al 100% dello stesso. La ricorrente eccepiva che il credito d'imposta in questione non poteva essere considerato «inesistente» bensì, eventualmente, «non spettante» con la conseguente impossibilità di applicare i più ampi termini decadenziali previsti in caso di compensazione con crediti inesistenti e la sanzione nella misura del 100%. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso ritenendo che i costi per la ricerca e sviluppo erano stati tempestivamente indicati nel Modello FRS. I giudici di secondo grado ribaltavano la controversia in favore della parte pubblica.

Sulla base della prevalente giurisprudenza di legittimità, affinché possa verificarsi l’insorgenza del credito per l’attività di ricerca e sviluppo, deve concorrere, accanto alla presenza di costi qualificabili come correlati ad attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, la necessaria e tempestiva esposizione del credito in dichiarazione (avente efficacia costitutiva), con conseguente decadenza dal beneficio del credito (con effetti ex tunc), nonché esaurirsi del relativo rapporto tributario. Mancando uno dei predetti presupposti costitutivi del credito, quest’ultimo è da ritenersi inesistente rendendosi applicabile il maggior termine decadenziale per il potere accertativo dell’Ufficio.

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